{"id":608,"date":"2016-11-30T22:02:54","date_gmt":"2016-11-30T21:02:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fapi.info\/?page_id=608"},"modified":"2016-11-30T22:02:54","modified_gmt":"2016-11-30T21:02:54","slug":"accordo-economico-collettivo-fapi-agenti-e-rappresentanti-settore-commercio","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fapi.info\/?page_id=608","title":{"rendered":"Accordo economico collettivo FAPI agenti e rappresentanti settore commercio"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;anno 2009, il giorno 29 del mese di Giugno,\u00a0tra\u00a0la Federazione Artigiani Pensionati Italiani FAPI in rappresentanza delle Associazioni\u00a0delle imprese del commercio, ad essa aderenti, rappresentata dal suo legale rappresentante\u00a0p.t., Dott. Sciotto Gino, con sede Nazionale in via Barberini n. 11 \u2013 00187 ROMA e con\u00a0sede operativa in via Acqua Del Conte, 5 \u2013 98123 Messina\u00a0Codice fiscale: 97074390838\u00a0e\u00a0la Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari \u2013 UGIFAI,\u00a0rappresentata dal Presidente Nazionale p.t., Carlo Massaro con sede legale in P.zza\u00a0Capranica, 95 \u2013 00186 Roma\u00a0Codice fiscale: 97445060581\u00a0stipulano\u00a0il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e\u00a0rappresentanza commerciale tra le Case mandanti commerciali ed i rispettivi Agenti e\u00a0Rappresentanti di Commercio, composto di 21 articoli, di cui 5 tabelle, letti, approvati e\u00a0sottoscritti dalle parti contraenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Premessa<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il presente Accordo Economico Collettivo (di seguito, anche \u00abA.E.C.\u00bb), le parti\u00a0stipulanti intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarit\u00e0 del rapporto di agenzia, nonch\u00e9 alle caratteristiche delle imprese commerciali e dei servizi.<br \/>\nSotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni\u00a0sindacali e contrattuali, consapevoli dell&#8217;importanza che il settore commerciale riveste nell&#8217;economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un\u00a0mercato distributivo reso ancora pi\u00f9 complesso dalla difficile congiuntura economica, quali\u00a0collaboratori indispensabili per le loro caratteristiche funzionali e professionali.<br \/>\nLa federazione , nell&#8217;affermare la propria piena autonomia contrattuale, accoglie la richiesta\u00a0di parte sindacale per incontri annuali a livello nazionale con le OO.SS. degli agenti\u00a0stipulanti il presente A.E.C., intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive\u00a0nonch\u00e9 le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.<br \/>\nSu richiesta di una delle parti, tali incontri potranno avvenire anche per singoli comparti.<\/p>\n<p>Art 1<br \/>\n(Definizioni)<br \/>\n1. Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le case mandanti commerciali\u00a0(di seguito, denominate \u00abditte\u00bb) e gli agenti e rappresentanti di commercio \u00e8 disciplinato\u00a0dalle norme contenute nel presente Accordo Economico Collettivo.<br \/>\n2<br \/>\n2. Agli effetti del presente A.E.C. e in conformit\u00e0 degli artt. da 1742-1752 del Codice\u00a0Civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione utilizzata dalle parti:<br \/>\ni) \u00e8 \u00abagente di commercio\u00bb l\u2019operatore incaricato stabilmente da una o pi\u00f9 ditte di\u00a0promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;<br \/>\nii) \u00e8 \u00abrappresentante di commercio\u00bb l\u2019operatore incaricato stabilmente da una o pi\u00f9 ditte di\u00a0concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.<br \/>\n3. L&#8217;agente o rappresentante esercita la sua attivit\u00e0 in forma autonoma ed indipendente,\u00a0nell&#8217;osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell&#8217;art. 1746 del Codice\u00a0Civile senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui\u00a0all&#8217;art. 1746 Codice Civile devono tenere conto dell&#8217;autonomia operativa dell&#8217;agente o\u00a0rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla\u00a0situazione del mercato in cui opera, non \u00e8 tenuto peraltro a relazioni con periodicit\u00e0<br \/>\nprefissata sulla esecuzione della sua attivit\u00e0.<br \/>\n4. Il presente accordo si applica anche alle societ\u00e0 aventi per oggetto esclusivo o prevalente\u00a0l&#8217;esercizio delle attivit\u00e0 di cui al secondo comma del presente articolo, salvo le eccezioni\u00a0espressamente previste nell&#8217;accordo stesso, nonch\u00e9 a coloro che, in qualit\u00e0 di agenti o\u00a0rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati consumatori.<br \/>\n5. Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a tempo\u00a0determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto con esclusione, comunque,<br \/>\ndelle norme relative al preavviso.<br \/>\n6. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante\u00a0comunicher\u00e0 all&#8217;agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del<br \/>\ntermine, l&#8217;eventuale disponibilit\u00e0 al rinnovo o alla proroga del mandato.<br \/>\nDichiarazione a verbale.<br \/>\nIl presente A.E.C. trova applicazione anche per gli agenti e rappresentanti di commercio\u00a0operanti in \u00abtentata vendita\u00bb a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia ed\u00a0indipendenza nello svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 e che non siano previsti obblighi di orario di<br \/>\nlavoro e di itinerari predeterminati.<br \/>\nLo stesso principio \u00e8 valido per gli agenti del settore creditizio e per gli agenti di\u00a0assicurazione\u00a0Ai sensi del presente accordo, s\u2019intende l\u2019Agente Rappresentante di Commercio il<br \/>\nlavoratore in forma autonoma ma con prerogative altamente professionali, che opera di\u00a0regola in plurimandato, secondo quella che \u00e8 la natura medesima della fattispecie giuridica.<br \/>\nPertanto l\u2019eventuale prerogativa del monomandato va vista come eccezione alla condizione\u00a0standard dell\u2019Agente, per precisa esigenza della casa mandante.<br \/>\nIn tal senso e al fine di salvaguardare i criteri di trasparenza e di chiarezza dei rapporti e,\u00a0per converso, onde scongiurare rischi di equivoci sempre verificabili all\u2019atto della<br \/>\ntrasposizione del dettato degli Accordi sui Contratti Individuali, si conviene l\u2019uso\u00a0inderogabile della terminologia specifica di \u201cagente impegnato in regime di<br \/>\nmonomandato\u201d in luogo di quella abusata di \u201cagente impegnato ad operare in esclusiva\u00a0per una sola ditta\u201d, perifrasi ambigua e soggetta ad essere equivocata con gli effetti dell\u2019art.<br \/>\n1743 c.c. (Diritto di Esclusiva).<br \/>\nIn virt\u00f9 dell\u2019eventuale attribuzione all\u2019agente dello Status di monomandatario, con\u00a0l\u2019obbligo di rispettare il divieto assoluto di operare per qualsiasi altra ditta, considerata la<br \/>\nforte incidenza dei costi di agenzia a carico dell\u2019agente medesimo, a fronte di una<br \/>\n3<br \/>\nopportunit\u00e0 limitata di reddito, si conviene di riconoscere all\u2019agente monomandatario un\u00a0\u201creddito minimo garantito\u201d, nella misura di \u20ac 45.000,00 (Euro quarantacinquemila\/00)<br \/>\n(compenso minimo) rapportato all\u2019ampiezza della zona in cura all\u2019agente commerciale e\u00a0generatrice di costi. Il minimo garantito deve tener conto della relativit\u00e0 dell\u2019ampiezza del<br \/>\nterritorio, talch\u00e9 la congruit\u00e0 del minimo medesimo vada regolata in base alla reale\u00a0consistenza della zona (in pi\u00f9 o in meno).<br \/>\nPertanto, un agente monomandatario, con zona limitata, beneficer\u00e0, in termini di minimo\u00a0garantito del solo \u201ccompenso minimo provvigionale\u201d (\u20ac 45.000,00 esclusi premi e<br \/>\nincentivi), mentre un agente monomandatario con zona\/territorio di dimensione regionale\u00a0e\/o interregionale vedr\u00e0 ampliato il suo minimo garantito in funzione della proporzione\u00a0dell\u2019area.<br \/>\nTali considerazioni, emergono dalla necessit\u00e0 di indennizzare la figura del\u00a0monomandatario dei richiesti vincoli professionali (i quali comportano costi gravosi),\u00a0tenuto conto della opportunit\u00e0 che ha la ditta di impiegare sul territorio un professionista\u00a0con prerogative di collaboratore in sostituzione di un lavoratore subordinato o\u00a0parasubordinato che presenta costi previdenziali, assicurativi fiscali e retributivi\u00a0enormemente pi\u00f9 gravosi per la ditta medesima.<br \/>\nArt. 2<br \/>\n(Zona di attivit\u00e0)<br \/>\n1. La ditta non pu\u00f2 valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di\u00a0commercio, di pi\u00f9 agenti o rappresentanti, n\u00e9 l&#8217;agente o rappresentante pu\u00f2 assumere\u00a0l&#8217;incarico di trattarvi gli affari di pi\u00f9 ditte che siano in concorrenza tra di loro.<br \/>\n2. Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di monomandato,\u00a0all&#8217;assunzione da parte dell&#8217;agente o rappresentante dell&#8217;incarico di trattare gli affari di pi\u00f9<br \/>\nditte non in concorrenza tra loro.<br \/>\n3. All&#8217;atto del conferimento dell&#8217;incarico, all&#8217;agente o rappresentante debbono essere<br \/>\nprecisati per iscritto in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i<br \/>\nprodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e\/o dei compensi e la durata, quando non<br \/>\nsia a tempo indeterminato, nonch\u00e9 l&#8217;esplicito riferimento alle norme dell&#8217;Accordo<br \/>\nEconomico Collettivo in vigore e successive modificazioni.<br \/>\n4. Le variazioni di zona e\/o di prodotti e\/o di clienti e\/o della misura delle provvigioni<br \/>\nesclusi i casi di lieve entit\u00e0, (intendendo per lieve entit\u00e0 le riduzioni comprese tra 0 e 5%<br \/>\ndel valore delle provvigioni di competenza dell&#8217;agente nell&#8217;anno precedente la variazione,<br \/>\novvero nei 12 mesi antecedenti la variazione qualora l&#8217;anno precedente non sia stato<br \/>\nlavorato per intero) possono essere realizzate previa comunicazione scritta all&#8217;agente o<br \/>\nrappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e<br \/>\nrappresentanti che operano in forma di monomandatari) salvo accordo scritto tra le parti per<br \/>\nuna diversa decorrenza del preavviso. Qualora l\u2019azienda preponente volesse operare delle<br \/>\nvariazioni di zona e\/o di clientela e\/o di prodotti e\/o della misura delle provvigioni , esse<br \/>\nnon possono superare il 5% annuo del valore economico e di clientela del rapporto gi\u00e0 in<br \/>\natto con l\u2019agenzia.<br \/>\nQualora, la parte preponente decidesse di applicare pi\u00f9 variazioni di zona e\/o di clienti e\/o<br \/>\ndi prodotti e\/o della misura delle provvigioni, il complessivo delle stesse non pu\u00f2 superare<br \/>\nil 20% del valore economico e di clientela nell\u2019ambito di tutta la durata del rapporto del<br \/>\n4<br \/>\nmandato di agenzia. Nel caso in cui, al contrario, la variazione e\/o il totale delle variazioni<br \/>\ndel valore provvigionale, in diminuzione, dovesse superare, nell\u2019ambito dell\u2019intero<br \/>\nrapporto, il tetto del 20%, incidendo cos\u00ec in maniera negativa nel reddito provvigionale<br \/>\ndell\u2019Agente, quest\u2019ultimo pu\u00f2 comunicare, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che<br \/>\nmodificano il contenuto economico del rapporto. La comunicazione del preponente<br \/>\ncostituir\u00e0 preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa<br \/>\ndella casa mandante. Resta inteso, inoltre, che l&#8217;insieme delle variazioni di lieve entit\u00e0<br \/>\napportate, antecedenti l&#8217;ultima variazione, sar\u00e0 da considerarsi come una unica variazione,<br \/>\nper l&#8217;applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso, sia ai fini<br \/>\ndella possibilit\u00e0 di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.<br \/>\nChiarimento a verbale.<br \/>\nIn relazione a quanto previsto dal 1 e 2 comma del presente articolo, le parti si danno atto<br \/>\nche \u00e8 da escludersi la possibilit\u00e0 di concorrenza quando l&#8217;incarico conferito all&#8217;agente o<br \/>\nrappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d&#8217;uso siano<br \/>\ndiversi e infungibili tra di loro.<br \/>\nArt. 3<br \/>\n(Diritti e doveri dell&#8217;agente)<br \/>\n1. L&#8217;agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all&#8217;incarico affidatogli in<br \/>\nconformit\u00e0 alle istruzioni impartite dalla ditta.<br \/>\n2. Nell&#8217;esecuzione dell&#8217;incarico l&#8217;agente o rappresentante deve tutelare gli interessi del<br \/>\npreponente ed agire con lealt\u00e0 e buona fede. In particolare, deve adempiere l&#8217;incarico<br \/>\naffidatogli in conformit\u00e0 delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni<br \/>\nriguardanti le condizioni del mercato della zona assegnatagli, ed ogni altra informazione<br \/>\nutile per valutare la convenienza dei singoli affari. E&#8217; nullo ogni patto contrario.<br \/>\n3. Il contratto potr\u00e0 prevedere l&#8217;addebito totale o parziale del valore del campionario<br \/>\nall&#8217;agente o rappresentante, in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento,<br \/>\nnon derivante dal normale utilizzo.<br \/>\n4. L&#8217;agente o rappresentante non ha facolt\u00e0 di riscuotere per la ditta n\u00e9 di concedere sconti o<br \/>\ndilazioni, salvo diverso accordo scritto. Qualora gli venga conferito l&#8217;incarico continuativo<br \/>\ndi riscuotere per conto della casa mandante, questa ultima stabilir\u00e0 separatamente dalle<br \/>\ncompetenze la provvigione di incasso. L&#8217;obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi<br \/>\nnon sussiste per il caso in cui l&#8217;agente o rappresentante svolga la sola attivit\u00e0 di recupero<br \/>\ndegli insoluti.<br \/>\n5. Il preponente \u00e8 tenuto a fornire all&#8217;agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella<br \/>\nmaniera pi\u00f9 producente il proprio mandato, nonch\u00e9 ad avvertirlo senza indugio qualora<br \/>\nritenga di non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d&#8217;ordine.<br \/>\n6. Il preponente, nei rapporti con l&#8217;agente, deve agire con lealt\u00e0 e buona fede. Egli deve<br \/>\nmettere a disposizione dell&#8217;agente o rappresentante la documentazione necessaria, relativa<br \/>\nai beni e\/o servizi trattati, e fornire all&#8217;agente o rappresentante le notizie necessarie per<br \/>\nl&#8217;esecuzione del contratto: in particolare avvertire l&#8217;agente entro un termine ragionevole,<br \/>\nnon appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sar\u00e0 notevolmente<br \/>\ninferiore a quello che l&#8217;agente avrebbe potuto normalmente attendersi.<br \/>\n7. Il preponente deve inoltre informare l&#8217;agente, entro un termine ragionevole,<br \/>\ndell&#8217;accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.<br \/>\n5<br \/>\nPer convenzione, si stabilisce che la congruit\u00e0 di tale termine, anche in conformit\u00e0 con i<br \/>\ndettati comunitari e considerata la media fissata dalle norme civilistiche degli altri Paesi<br \/>\nmembri, non ecceda i giorni otto dal momento della ricezione della Proposta d\u2019ordine.<br \/>\nTale convenzione tiene conto non soltanto delle esigenze di natura giuridica riguardo<br \/>\nall\u2019interpretazione pi\u00f9 realistica ed ortodossa della perifrasi \u201centro un termine<br \/>\nragionevole\u201d, bens\u00ec anche e soprattutto delle stesse esigenze di mercato, rilevanti prima<br \/>\nancora che per l\u2019Agente di Commercio, per la stessa Ditta mandante, la quale non riterr\u00e0<br \/>\ncertamente adeguato un termine decisionale che, eccedendo tale tempistica, possa<br \/>\nverosimilmente causare danni economici ragguardevoli, insiti nell\u2019eventuale perdita di<br \/>\nclienti a favore delle ditte concorrenti.<br \/>\nArt. 4<br \/>\n(Provvigioni)<br \/>\n1. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l&#8217;agente o rappresentante ha diritto alla<br \/>\nprovvigione, determinata di norma in misura percentuale, quando l&#8217;operazione \u00e8 stata<br \/>\nconclusa per effetto del suo intervento.<br \/>\n2. L&#8217;agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella zona affidatagli gli affari di una<br \/>\nditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza il suo<br \/>\nintervento, semprech\u00e9 rientranti nell&#8217;ambito del mandato conferito.<br \/>\n3. L&#8217;agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo<br \/>\nscioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e\/o<br \/>\ngravidanza, se la proposta \u00e8 pervenuta al preponente o all&#8217;agente in data antecedente, o gli<br \/>\naffari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e<br \/>\nla conclusione \u00e8 da ricondurre prevalentemente all&#8217;attivit\u00e0 da lui svolta; in tali casi la<br \/>\nprovvigione \u00e8 dovuta solo all&#8217;agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti<br \/>\nequo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.<br \/>\n4. Le parti convengono che l&#8217;agente avr\u00e0 diritto alle relative provvigioni nei tempi e nei<br \/>\nmodi fissati dall&#8217;articolo 1748 cod. civ., che si intende integralmente e inderogabilmente<br \/>\nrichiamato (1).<br \/>\n5. I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in<br \/>\nogni caso non potranno essere dedotti dall&#8217;importo a cui \u00e8 ragguagliata la provvigione gli<br \/>\nsconti di valuta concordati per condizioni di pagamento.<br \/>\n6. Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona<br \/>\ndiversa da quella in cui \u00e8 stato concluso l&#8217;affare, la provvigione compete all&#8217;agente che<br \/>\nabbia effettivamente promosso l&#8217;affare, salvo diverso accordo fra le parti.<br \/>\n7. Nel caso in cui sia affidato all&#8217;agente o rappresentante l&#8217;incarico continuativo di<br \/>\nriscuotere per conto della casa mandante, con responsabilit\u00e0 dell&#8217;agente per errore<br \/>\ncontabile, o di svolgere attivit\u00e0 complementari e\/o accessorie rispetto a quanto previsto<br \/>\ndagli artt. 1742 e 1746 Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in<br \/>\nuna determinata area, purch\u00e9 siano specificate nel contratto individuale, dovr\u00e0 essere<br \/>\nstabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.<br \/>\n8. In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla<br \/>\nditta sia inferiore all&#8217;importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verser\u00e0 all&#8217;agente<br \/>\no rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l&#8217;insolvenza parziale del compratore sia<br \/>\n6<br \/>\ninferiore al 15% del venduto, l&#8217;agente o rappresentante avr\u00e0 diritto alla provvigione sulla<br \/>\nquota soluta.<br \/>\n9. La provvigione spetta all&#8217;agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno<br \/>\navuto esecuzione per cause imputabili al preponente.<br \/>\n10. In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai soli fini del diritto alle<br \/>\nprovvigioni, le proposte d&#8217;ordine non confermate per iscritto dal preponente entro sessanta<br \/>\ngiorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate.<br \/>\n11. Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente,<br \/>\nil preponente entro lo stesso termine pu\u00f2 comunicare per iscritto all&#8217;agente o rappresentante<br \/>\nil rigetto totale o parziale dell&#8217;ordine ovvero la necessit\u00e0 di una proroga del termine.<br \/>\n&#8212;&#8212;<br \/>\n(1) Art. 1748 c.c (Diritti dell&#8217;agente)<br \/>\nPer tutti gli affari conclusi durante il contratto l&#8217;agente ha diritto alla provvigione quando l&#8217;operazione \u00e8 stata<br \/>\nconclusa per effetto del suo intervento.<br \/>\nLa provvigione \u00e8 dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l&#8217;agente aveva in<br \/>\nprecedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo<br \/>\ndi clienti riservati all&#8217;agente, salvo che sia diversamente pattuito.<br \/>\nL&#8217;agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la<br \/>\nproposta \u00e8 pervenuta al preponente o all&#8217;agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine<br \/>\nragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione \u00e8 da ricondurre prevalentemente<br \/>\nall&#8217;attivit\u00e0 da lui svolta; in tali casi la provvigione \u00e8 dovuta solo all&#8217;agente precedente, salvo che da specifiche<br \/>\ncircostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.<br \/>\nSalvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all&#8217;agente dal momento e nella misura in cui il<br \/>\npreponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.<br \/>\nLa provvigione spetta all&#8217;agente, al pi\u00f9 tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha<br \/>\neseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo<br \/>\ncarico.<br \/>\nSe il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l&#8217;agente ha<br \/>\ndiritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza,<br \/>\ndal giudice secondo equit\u00e0.<br \/>\nL&#8217;agente \u00e8 tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il<br \/>\ncontratto tra il terzo e il preponente non avr\u00e0 esecuzione per cause non imputabili al preponente. E\u2019 nullo ogni<br \/>\npatto pi\u00f9 sfavorevole all&#8217;agente.<br \/>\nL&#8217;agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.<br \/>\n&#8212;&#8212;<br \/>\nN.B.: Articolo modificato dall&#8217;art. 2, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e successivamente cos\u00ec sostituito<br \/>\ndall&#8217;art. 3, D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65.<br \/>\nArt. 5<br \/>\n(Spese)<br \/>\n1. L&#8217;agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l&#8217;esercizio<br \/>\ndell&#8217;attivit\u00e0 svolta ai sensi dell&#8217;art. 1 del presente accordo, salvo patto contrario.<br \/>\n2. Il patto in contrario non potr\u00e0 determinare il rimborso di spese o concorso alle spese in<br \/>\nforma percentuale.<br \/>\nArt. 6<br \/>\n(Liquidazione delle provvigioni)<br \/>\n1.Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.<br \/>\n7<br \/>\n2.Entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all&#8217;agente<br \/>\no rappresentante il conto delle provvigioni, nonch\u00e9 il relativo importo, con l&#8217;adempimento<br \/>\ndelle formalit\u00e0 richieste dalle vigenti norme fiscali.<br \/>\n3. Qualora l&#8217;agente o rappresentante non sollevi contestazioni entro trenta giorni dal<br \/>\nricevimento del conto, questo si intender\u00e0 definitivamente approvato. In ogni caso, ai fini<br \/>\ndegli effetti di prescrizione dei compensi fa fede quanto disposto, in materia, dal Codice<br \/>\nCivile.<br \/>\n4. In caso di contestazione, la ditta verser\u00e0 le eventuali ulteriori somme non oltre trenta<br \/>\ngiorni dalla definizione della controversia.<br \/>\n5. Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici<br \/>\ngiorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, sar\u00e0 tenuta a versare su tali somme<br \/>\nper tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.<br \/>\n6. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell&#8217;agente o<br \/>\nrappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all&#8217;agente o rappresentante<br \/>\nle copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.<br \/>\n7. Viene pattuita la possibilit\u00e0, per l&#8217;agente o rappresentante, di richiedere anticipi<br \/>\nprovvigionali; gli stessi potranno essere pagati nella misura del 70% della provvigione per<br \/>\ngli affari che prevedono l&#8217;esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella<br \/>\nmisura del 50% per gli affari che prevedono l&#8217;esecuzione da parte del compratore oltre 90<br \/>\ngiorni.<br \/>\nArt. 7<br \/>\n(Patto di non concorrenza)<br \/>\n1. In attuazione di quanto previsto dall&#8217;articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una<br \/>\nindennit\u00e0 non provvigionale, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando<br \/>\nsia inserito nel singolo incarico di agenzia.<br \/>\n2. Tale indennit\u00e0 \u00e8 calcolata secondo le modalit\u00e0 di seguito indicate:<br \/>\na) la base di calcolo dell&#8217;indennit\u00e0 \u00e8 costituita dalla media delle provvigioni spettanti nei<br \/>\ncinque anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media delle provvigioni<br \/>\nspettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni;<br \/>\nb) il valore di cui alla lettera a) andr\u00e0 diviso per ventiquattro e corrisposto in ragione di<br \/>\ntanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza.<br \/>\n3. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di monomandatari l&#8217;importo come sopra<br \/>\nindividuato verr\u00e0 corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata<br \/>\nsuperiore a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni l&#8217;indennit\u00e0<br \/>\nverr\u00e0 corrisposta nella misura dell&#8217;85% (ottantacinque per cento).<br \/>\n4. Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario la base di calcolo di<br \/>\ncui alla lettera a) del presente articolo \u00e8 ridotta del 20% (venti per cento).<br \/>\n5. Il valore cos\u00ec ottenuto verr\u00e0 corrisposto, in tal caso, nelle seguenti misure percentuali:<br \/>\n&#8211; 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata compresa tra 0 e 5 anni;<br \/>\n&#8211; 75% (settantacinque per cento) per i rapporti di durata compresa tra 5 e 10 anni;<br \/>\n&#8211; 100% (cento per cento) per i rapporti di durata superiore a 10 anni.<br \/>\n6. Ai soli fini del calcolo dell&#8217;indennit\u00e0 prevista a fronte del patto di non concorrenza post<br \/>\ncontrattuale, si considerano come monomandatari anche gli agenti di commercio operanti<br \/>\n8<br \/>\ncome plurimandatari, per i quali il mandato cessato valga almeno l&#8217;80% (ottanta per cento)<br \/>\ndel monte provvigionale di spettanza dell&#8217;agente o rappresentante da tutte le case mandanti<br \/>\nin ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto. L&#8217;agente o rappresentante di<br \/>\ncommercio che intende avvalersi di quanto previsto al presente comma \u00e8 tenuto ad esibire,<br \/>\nal momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle<br \/>\nquali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di<br \/>\nriferimento.<br \/>\n7. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ad agenti e rappresentanti<br \/>\noperanti in forma individuale, in forma di societ\u00e0 di persone, in forma di societ\u00e0 di capitali<br \/>\ncon un unico socio, nonch\u00e9 alle s.r.l. con due o pi\u00f9 soci.<br \/>\nNota a verbale 1.<br \/>\nLe parti stipulanti precisano e ribadiscono che non \u00e8 loro volont\u00e0 estendere la parificazione<br \/>\nall&#8217;agente monomandatario, di cui al penultimo comma del presente articolo, per situazioni<br \/>\ndiverse da quella ivi prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza<br \/>\nai fini fiscali, previdenziali, economici e normativi.<br \/>\nNota a verbale 2.<br \/>\nLe parti si danno atto che le disposizioni di cui al presente articolo, peraltro gi\u00e0 consolidate<br \/>\na seguito della stipula degli Accordi Economici Collettivi del 2002, conservano la loro<br \/>\nvalidit\u00e0 con anzianit\u00e0 1\u00b0 giugno 2001.<br \/>\nArt. 8<br \/>\n(Malattia e infortunio)<br \/>\n1. In caso di malattia o infortunio dell&#8217;agente o rappresentante che costituisca causa di<br \/>\nimpedimento nell&#8217;espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o<br \/>\nrappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell&#8217;agente o rappresentante interessato,<br \/>\nrester\u00e0 sospeso per la durata massima di sei mesi dall&#8217;inizio della malattia o dalla data<br \/>\ndell&#8217;infortunio, e pertanto la ditta non potr\u00e0 per tale periodo procedere alla risoluzione del<br \/>\nrapporto.<br \/>\n2. Alla ditta preponente \u00e8 riconosciuta la facolt\u00e0 di provvedere direttamente per il periodo<br \/>\npredetto ad assicurare l&#8217;esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri<br \/>\nl&#8217;incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od<br \/>\ninfortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha<br \/>\nricevuto l&#8217;incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione<br \/>\ndell&#8217;agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi<br \/>\ndegli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali pi\u00f9 favorevoli.<br \/>\n3. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci<br \/>\nillimitatamente responsabili di societ\u00e0 di persone ovvero ancora soci di societ\u00e0 di capitali<br \/>\ncon responsabilit\u00e0 limitata al valore delle quote capitale a titolo nominale conferite nel<br \/>\ncontratto di societ\u00e0 (S.N.C. S.A.S. e S.R.L.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente<br \/>\nl&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di agenzia e di rappresentanza commerciale si provveder\u00e0 alla<br \/>\nstipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i<br \/>\nrischi derivanti da infortunio, e\/o ricovero ospedaliero.<br \/>\nLa polizza sar\u00e0 stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti<br \/>\ndelle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte integrante del<br \/>\npresente articolo, e garantir\u00e0 il trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo<br \/>\n9<br \/>\nrispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria<br \/>\nassicurazione:<br \/>\na) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di \u20ac 41.316,55<br \/>\n(quarantunomilatrecentosedici\/55);<br \/>\nb) in caso di invalidit\u00e0 permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di \u20ac<br \/>\n51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque\/69). Tale importo sar\u00e0<br \/>\nproporzionalmente ridotto, in caso di invalidit\u00e0 inferiore all&#8217;80% (ottanta per cento), in<br \/>\nrelazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per<br \/>\ncento);<br \/>\nc) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici, ovvero<br \/>\ndi degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per<br \/>\ninfortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di \u20ac 12,91 (dodici\/novantuno) dal primo<br \/>\ngiorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la<br \/>\ndecorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.<br \/>\n4. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della<br \/>\nFondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l&#8217;utilizzo<br \/>\ndi una quota parte dell&#8217;interesse, -come pattuito con l\u2019Istituto &#8211; di spettanza delle case<br \/>\nmandanti di cui all&#8217;art. 13 del presente accordo.<br \/>\nArt. 9<br \/>\n(Gravidanza e Puerperio)<br \/>\n1. In caso di gravidanza e puerperio dell&#8217;agente o rappresentante, il rapporto rester\u00e0 sospeso<br \/>\nad ogni effetto, su richiesta dell&#8217;agente o rappresentante, per un periodo massimo di 8 (otto)<br \/>\nmesi, all&#8217;interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che durante tale<br \/>\nperiodo la casa mandante si asterr\u00e0 dal procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta<br \/>\npreponente \u00e8 riconosciuta la facolt\u00e0 di provvedere direttamente per il periodo predetto ad<br \/>\nassicurare l&#8217;esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri<br \/>\nl&#8217;incarico di esercitarlo.<br \/>\n2. Resta inteso che per gli affari prodotti durante tale periodo l&#8217;agente o rappresentante non<br \/>\navr\u00e0 diritto alla provvigione, tranne che per quegli ordini pervenuti durante tale periodo<br \/>\ngrazie all&#8217;attivit\u00e0 in precedenza svolta dall&#8217;agente o rappresentante di commercio.<br \/>\nArt. 10<br \/>\n(Preavviso)<br \/>\n1. In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante,<br \/>\nla stessa dovr\u00e0 darne comunicazione scritta all&#8217;agente o rappresentante di commercio, con<br \/>\nun preavviso della seguente misura:<br \/>\na) Agente o Rappresentante operante in forma di plurimandatario:<br \/>\n&#8211; 3 mesi per i contratti di durata da 0 a 3 anni;<br \/>\n&#8211; 4 mesi per i contratti di durata da 3 a 4 anni iniziati;<br \/>\n&#8211; 5 mesi per i contratti di durata da 4 a 5 anni iniziati;<br \/>\n&#8211; 6 mesi per i contratti di durata superiore a 6 anni.<br \/>\nb) Agente o Rappresentante operante in forma di monomandatario:<br \/>\n&#8211; 5 mesi per i contratti di durata da 0 a 5 anni iniziati;<br \/>\n10<br \/>\n&#8211; 6 mesi per i contratti di durata compresa fra 6 e 8 anni iniziati;<br \/>\n&#8211; 8 mesi per i contratti di durata superiore a 8 anni.<br \/>\n2. In caso di risoluzione del rapporto da parte dell&#8217;agente o rappresentante il preavviso sar\u00e0<br \/>\npari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti<br \/>\noperanti in forma di plurimandatario.<br \/>\n3. Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si far\u00e0 riferimento alla durata<br \/>\ncomplessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino<br \/>\nal momento di ricevimento della comunicazione di recesso.<br \/>\n4. Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno<br \/>\nqualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della<br \/>\ncomunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai<br \/>\ncommi che precedono.<br \/>\n5. Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato<br \/>\nal rapporto, essa dovr\u00e0 corrispondere all&#8217;altra parte, in sostituzione del preavviso, una<br \/>\nsomma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza<br \/>\ndell&#8217;anno solare (1 gennaio &#8211; 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso<br \/>\ndovuti.<br \/>\n6. In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente corrisponder\u00e0 all&#8217;altra una<br \/>\nsomma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza<br \/>\ndell&#8217;anno solare precedente (1 gennaio &#8211; 31 dicembre) quanti sono i mesi di 10 preavviso<br \/>\nnon effettuati.<br \/>\n7. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell&#8217;anno solare precedente saranno<br \/>\nconteggiati i successivi mesi dell&#8217;anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.<br \/>\nOve pi\u00f9 favorevole, la media retributiva per la determinazione dell&#8217;indennit\u00e0 sostitutiva di<br \/>\npreavviso, sar\u00e0 calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di<br \/>\nrecesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto<br \/>\ncomputo si effettuer\u00e0 in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il<br \/>\nrapporto stesso.<br \/>\n8. La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso pu\u00f2 rinunciare in tutto o in parte al<br \/>\npreavviso, senza obbligo di corrispondere l&#8217;indennit\u00e0 sostitutiva, entro trenta giorni dal<br \/>\nricevimento della predetta comunicazione.<br \/>\n9. L&#8217;indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in<br \/>\ndipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di<br \/>\npremio.<br \/>\n10. Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente, con<br \/>\ntutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.<br \/>\nDichiarazione a verbale.<br \/>\nLe parti evidenziano l\u2019efficacia e la validit\u00e0 dello strumento degli \u00abAccordi Economici<br \/>\nCollettivi\u00bb per la regolamentazione dell\u2019attivit\u00e0 degli agenti e rappresentanti di commercio<br \/>\nin armonia con le direttive della Comunit\u00e0 Europea.<br \/>\n11<br \/>\nArt. 11<br \/>\n(Indennit\u00e0 di fine rapporto)<br \/>\n1. All&#8217;atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sar\u00e0 corrisposta dalla ditta<br \/>\nall&#8217;agente o rappresentante una indennit\u00e0 secondo le disposizioni dei seguenti artt. 12 &#8211; 13.<br \/>\n2. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui ai successivi articoli \u00e8 assolto ogni<br \/>\nobbligo gravante sulle case mandanti salvo variazioni previste dalla direttiva europea<br \/>\n(1986,86\/653\/CEE)con ultima sentenza della Corte di Cassazione n. 21309\/2006 depositata<br \/>\nil 3.10.06 che recependo la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-465\/04 del<br \/>\n23.3.06,detta le regole dell\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto.<br \/>\nLa Cassazione non dichiara la nullit\u00e0 degli accordi economici, ma afferma che il giudice<br \/>\ndeve far prevalere la disciplina codicistica sugli accordi individuali o collettivi solo nel caso<br \/>\nin cui gli stessi siano nella singola fattispecie pi\u00f9 sfavorevoli per l\u2019agente.<br \/>\nArt. 12<br \/>\n(Indennit\u00e0 di fine rapporto)<br \/>\n1. Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione<br \/>\nall&#8217;art.1751 Codice Civile, anche in riferimento alle previsioni dell&#8217;art. 17 della Direttiva<br \/>\nCEE 86\/653, individuando modalit\u00e0 e criteri applicativi. particolarmente per quanto attiene<br \/>\nalla determinazione in concreto della misura dell&#8217;indennit\u00e0 in caso di cessazione del<br \/>\nrapporto.<br \/>\n2.A tal fine si conviene che l&#8217;indennit\u00e0 in caso di cessazione del rapporto sar\u00e0 composta da<br \/>\ntre emolumenti:<br \/>\n&#8211; il primo, denominato \u00abindennit\u00e0 di risoluzione del rapporto\u00bb, viene riconosciuto all&#8217;agente<br \/>\no rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e\/o<br \/>\ndel fatturato, e risponde principalmente al criterio dell&#8217;equit\u00e0;<br \/>\n&#8211; il secondo, denominato \u00abindennit\u00e0 suppletiva di clientela\u00bb, sar\u00e0 riconosciuto ed erogato<br \/>\nall&#8217;agente o rappresentante secondo le modalit\u00e0 di cui al successivo capo II. Anche tale<br \/>\nemolumento risponde al principio di equit\u00e0, e non necessita per la sua erogazione della<br \/>\nsussistenza della prima condizione indicata nell&#8217;art. 1751, I comma, Codice Civile;<br \/>\n&#8211; il terzo, denominato \u00abindennit\u00e0 meritocratica\u00bb risponde ai criteri indicati dall&#8217;art. 1751 del<br \/>\nCodice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede come presupposto per<br \/>\nl&#8217;erogazione l&#8217;aumento del fatturato con la clientela esistente e\/o l&#8217;acquisizione di nuovi<br \/>\nclienti.<br \/>\n3. L&#8217;indennit\u00e0 in caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sar\u00e0<br \/>\ncomputata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le quali \u00e8 sorto il<br \/>\ndiritto al pagamento in favore dell&#8217;agente o rappresentante, anche se le stesse somme non<br \/>\nsono state interamente corrisposte al momento della chiusura del rapporto.<br \/>\n4. In caso di decesso dell&#8217;agente o rappresentante, l&#8217;indennit\u00e0 stessa sar\u00e0 corrisposta agli<br \/>\neredi.<br \/>\nL&#8217;indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto \u00e8 dovuta anche in caso di invalidit\u00e0 permanente e<br \/>\ntotale dell&#8217;agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da malattia.<br \/>\nI. Indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto.<br \/>\nAll&#8217;atto della cessazione del rapporto, spetta all&#8217;agente o rappresentante una indennit\u00e0,<br \/>\ncalcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione<br \/>\nstessa, secondo le misure di seguito riportate:<br \/>\n12<br \/>\nl&#8217;indennit\u00e0 di risoluzione del contratto a tempo indeterminato \u00e8 stabilita nella misura del 3%<br \/>\ndell&#8217;ammontare delle provvigioni liquidate all&#8217;agente o rappresentante nel corso del<br \/>\ncontratto, nei seguenti limiti:<br \/>\na) non oltre \u20ac 25,82 (venticinque\/82) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30<br \/>\nsettembre 1947; qualora l&#8217;agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva<br \/>\nla sua attivit\u00e0 per una sola ditta il limite di \u20ac 25,82 (venticinque\/82) \u00e8 elevato a \u20ac 36,15<br \/>\n(trentasei\/15) di provvigioni annue;<br \/>\nb) non oltre \u20ac 258,22 (duecentocinquantotto\/22) di provvigioni liquidate per ciascun anno<br \/>\nper il periodo dal 1 ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l&#8217;agente o rappresentante sia<br \/>\nimpegnato ad esercitare in esclusiva la sua attivit\u00e0 per una sola ditta, il limite di \u20ac 258,22<br \/>\n(duecentocinquantotto\/22) \u00e8 elevato a \u20ac 309,87 (trecentonove\/87) di provvigioni annue;<br \/>\nc) non oltre \u20ac 1.032,91 (milletrentadue\/91) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il<br \/>\nperiodo dal 1 luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l&#8217;agente o rappresentante sia<br \/>\nimpegnato ad esercitare in esclusiva la sua attivit\u00e0 per una sola ditta, il limite di \u20ac 1.032,91<br \/>\n(milletrentadue\/91) \u00e8 elevato a \u20ac 1.291,14 (milleduecentonovantuno\/14).<br \/>\n13<br \/>\nTabelle<br \/>\nA decorrere dal 1 gennaio 1959 l&#8217;indennit\u00e0 per scioglimento del contratto a tempo<br \/>\nindeterminato \u00e8 stabilita nella misura dell&#8217;1% dell&#8217;intero ammontare delle provvigioni<br \/>\nliquidate all&#8217;agente o rappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:<br \/>\na) per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l&#8217;integrazione \u00e8 del 3% (tre per<br \/>\ncento) fino a \u20ac 1.032,91 (milletrentadue\/91) di provvigioni liquidate per ciascun anno, e<br \/>\ndell&#8217;1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra \u20ac 1.032,91<br \/>\n(milletrentadue\/91) ed \u20ac 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove\/37); per gli agenti e<br \/>\nrappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di \u20ac 1.032,91 (milletrentadue\/91)<br \/>\ned \u20ac 1.549,37 (millecinquecentoquarantanove\/37) sono elevati rispettivamente a \u20ac 1.291,14<br \/>\n(milleduecentonovantuno\/14) ed \u20ac 1.807,59 (milleottocentosette\/59);<br \/>\nb) per il periodo dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l&#8217;integrazione \u00e8 del 3% (tre per<br \/>\ncento) fino al limite di \u20ac 1.291,14 (milleduecentonovantuno\/14) di provvigioni liquidate per<br \/>\nciascun anno, e dell&#8217;1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun<br \/>\nanno fra \u20ac 1.291,14 (milleduecentonovantuno\/14) ed \u20ac 2.065,82<br \/>\n(duemilasessantacinque\/82); per gli agenti e\/o rappresentanti impegnati ad esercitare in<br \/>\nesclusiva i limiti di \u20ac 1.291,14 (milleduecentonovantuno\/14) ed \u20ac 2.065,82<br \/>\n(duemilasessantacinque\/82) sono elevati rispettivamente ad \u20ac 1.549,37<br \/>\n(millecinquecentoquarantanove\/37) ed \u20ac 2.324,05 (duemilatrecentoventiquattro\/05);<br \/>\nc) per il periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l&#8217;integrazione \u00e8 del 3% (tre per<br \/>\ncento) fino al limite di \u20ac 2.324,05 (duemilatrecentoventiquattro\/05) di provvigioni<br \/>\nliquidate per ciascun anno, e dell&#8217;1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate<br \/>\nper ciascun anno tra \u20ac 2.324,05 (duemilatrecentoventiquattro\/05) ed \u20ac 3.098,74<br \/>\n(tremilanovantotto\/74); per gli agenti e\/o rappresentanti impegnati ad esercitare in<br \/>\nesclusiva, i limiti di \u20ac 2.324,05 (duemilatrecentoventiquattro\/05) ed \u20ac 3.098,74<br \/>\n(tremilanovantotto\/74) sono elevati rispettivamente a \u20ac 3.098,74 (tremilanovantotto\/74) ed<br \/>\n\u20ac 4.131,65 (quattromilacentotrentuno\/65);<br \/>\nd) per il periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l&#8217;integrazione \u00e8 del 3% (tre per<br \/>\ncento) fino al limite di \u20ac 3.098,74 (tremilanovantotto\/74) di provvigioni liquidate per<br \/>\nciascun anno e dell&#8217;1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun<br \/>\nanno tra \u20ac 3.098,74 (tremilanovantotto\/74) ed \u20ac 4.648,11<br \/>\n(quattromilaseicentoquarantotto\/11); per gli agenti e\/o rappresentanti impegnati ad<br \/>\nesercitare in esclusiva, i limiti di \u20ac 3.098,74 (tremilanovantotto\/74) e di \u20ac 4.648,11<br \/>\n(quattromilaseicentoquarantotto\/11) sono elevati rispettivamente a \u20ac 6.197,48<br \/>\n(seimilacentonovantasette\/48) ed \u20ac 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei\/22);<br \/>\ne) per il periodo dal 1 gennaio 1989 in poi, l&#8217;integrazione \u00e8 del 3% (tre per cento) fino al<br \/>\nlimite di \u20ac 6.197,48 (seimilacentonovantasette\/48) di provvigioni liquidate per ciascun anno<br \/>\ne dell&#8217;1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra \u20ac<br \/>\n6.197,48 (seimilacentonovantasette\/48) ed \u20ac 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei\/22).<br \/>\nPer gli agenti e\/o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di \u20ac 6.197,48<br \/>\n(seimilacentonovantasette\/48) e di \u20ac 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei\/22) sono<br \/>\nelevati, rispettivamente ad \u20ac 12.394,96 (dodicimilatrecentonovantaquattro\/96) ed \u20ac<br \/>\n18.592,44 (diciottomilacinquecentonovantadue\/44).<br \/>\n14<br \/>\nAgli effetti dell&#8217;accantonamento obbligatorio del F.I.R.R. presso la Fondazione<br \/>\nENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e<br \/>\nspecificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio.<br \/>\nI versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) previsti nel presente capo I sono riassunti<br \/>\nnelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per<br \/>\nfacilitare i relativi calcoli.<br \/>\nDa tale indennit\u00e0 deve detrarsi quanto l&#8217;agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per<br \/>\neffetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al<br \/>\ntrattamento di previdenza previsto dal presente accordo.<br \/>\nL&#8217;indennit\u00e0 di cui al presente capo I non sar\u00e0 riconosciuta nelle ipotesi di scioglimento del<br \/>\nrapporto ad iniziativa della casa mandante motivata da una delle fattispecie sotto<br \/>\nelencate:<br \/>\n&#8211; ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;<br \/>\n&#8211; concorrenza sleale ovvero, per i monomandatari, violazione del vincolo di esclusiva per<br \/>\nuna sola ditta.<br \/>\nLe somme di cui sopra verranno obbligatoriamente accantonate anno per anno nell&#8217;apposito<br \/>\nfondo costituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme<br \/>\nregolamentari allegate al presente accordo; nel medesimo regolamento saranno altres\u00ec<br \/>\ndettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi<br \/>\neventualmente gi\u00e0 accantonati al Fondo stesso, ma non pi\u00f9 spettanti all&#8217;agente per il<br \/>\nverificarsi di una delle ipotesi di decadenza come sopra riportate.<br \/>\nIn attesa dell&#8217;entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al comma precedente,<br \/>\nl&#8217;agente o rappresentante, ove ricorra una delle ipotesi previste al comma 6 del presente<br \/>\ncapo 1, \u00e8 tenuto a rimborsare direttamente l&#8217;azienda mandante per un importo equivalente a<br \/>\nquanto maturato a titolo di indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto.<br \/>\nNell&#8217;ipotesi di cessione a terzi &#8212; operata dall&#8217;agente ai sensi di un accordo con il preponente<br \/>\n&#8212; del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti, le<br \/>\nsomme di cui al presente punto non saranno dovute all&#8217;agente o rappresentante cedente.<br \/>\nQualora l&#8217;accordo di cessione preveda il subentro di un altro agente o rappresentante, gli<br \/>\nimporti in parola per il periodo pregresso &#8212; fatti oggetto di apposita quantificazione e<br \/>\ndichiarazione &#8212; saranno accreditati sul conto individuale dell&#8217;agente o rappresentante<br \/>\nsubentrante ed a questi riconosciuti, se del caso, all&#8217;atto della cessazione definitiva del<br \/>\nrapporto. Le norme regolamentari allegate al presente accordo dovranno tenere conto<br \/>\ndell&#8217;ipotesi di cessione in rapporto ai meccanismi di accantonamento all&#8217;Enasarco.<br \/>\nDichiarazione a verbale<br \/>\nLe parti firmatarie del presente accordo economico collettivo si impegnano a costituire una<br \/>\ncommissione per lo studio di eventuali impieghi alternativi del FIRR (Fondo indennit\u00e0<br \/>\nrisoluzione rapporto), ferma restando l&#8217;obbligatoriet\u00e0 di accantonamento della indennit\u00e0<br \/>\nrisoluzione rapporto presso la Fondazione Enasarco.<br \/>\nII. Indennit\u00e0 suppletiva di clientela.<br \/>\nSe il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto<br \/>\nnon imputabile all&#8217;Agente o Rappresentante, sar\u00e0 corrisposta direttamente dalla ditta<br \/>\npreponente all&#8217;Agente o Rappresentante, in aggiunta all&#8217;indennit\u00e0 di risoluzione del<br \/>\nrapporto di cui al precedente capo I, una indennit\u00e0 suppletiva di clientela, da calcolarsi<br \/>\nsull&#8217;ammontare globale delle provvigioni per le quali \u00e8 sorto il diritto al pagamento per tutta<br \/>\n15<br \/>\nla durata del rapporto in favore dell&#8217;agente o rappresentante, anche se le stesse somme non<br \/>\nsono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto.<br \/>\nPer gli affari conclusi successivamente al 1 gennaio 1989 l&#8217;indennit\u00e0 suppletiva di clientela<br \/>\nverr\u00e0 calcolata nel modo seguente: (1)<br \/>\na) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di<br \/>\nagenzia;<br \/>\nb) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno<br \/>\ncompiuto;<br \/>\nc) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.<br \/>\nL&#8217;indennit\u00e0 suppletiva di clientela sar\u00e0 altres\u00ec corrisposta &#8212; sempre che il rapporto sia in<br \/>\natto da almeno un anno &#8212; in caso di dimissioni dell&#8217;agente dovute a sua invalidit\u00e0<br \/>\npermanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO, nonch\u00e9<br \/>\nin caso di decesso. In quest&#8217;ultimo caso, l&#8217;indennit\u00e0 predetta verr\u00e0 corrisposta agli eredi<br \/>\nlegittimi o testamentari.<br \/>\nQualora la casa mandante non corrisponda l&#8217;indennit\u00e0 di clientela per fatto imputabile<br \/>\nall&#8217;agente o rappresentante, ne dar\u00e0 motivazione nella lettera di revoca.<br \/>\nAgli effetti della liquidazione dell&#8217;indennit\u00e0 suppletiva di clientela saranno computate<br \/>\nanche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di<br \/>\nconcorso spese o di premio.<br \/>\nAi fini dell&#8217;indennit\u00e0 di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il<br \/>\ncontratto a termine che venga rinnovato o prorogato.<br \/>\nDichiarazione a verbale ai capi I e II<br \/>\nIn relazione a quanto previsto dal 3 comma dell&#8217;articolo 1751 c.c. e alle disposizioni<br \/>\npattuite nell&#8217;AEC 27 novembre 1992 le parti si danno atto che gli importi maturati a titolo<br \/>\ndi indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto e di indennit\u00e0 suppletiva di clientela sono<br \/>\nriconosciuti all&#8217;agente o rappresentante anche nel caso in cui eccedano complessivamente il<br \/>\nvalore massimo previsto dal 3 comma dell&#8217;articolo 1751 c.c., citato.<br \/>\n&#8212;&#8212;<br \/>\n(1)<br \/>\nPer il periodo 1 gennaio 1977 &#8211; 31 dicembre 1988 il calcolo dell&#8217;indennit\u00e0 suppletiva di clientela viene<br \/>\neffettuato sulla base del seguente articolo 14, primo comma dell&#8217;AEC 24 giugno 1981:<br \/>\n\u00abSe il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile<br \/>\nall&#8217;agente o rappresentante, sar\u00e0 corrisposta direttamente dalla ditta preponente all&#8217;agente o rappresentante, in<br \/>\naggiunta all&#8217;indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto di cui al precedente art. 10, una indennit\u00e0 suppletiva di<br \/>\nclientela, da calcolarsi sull&#8217;ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del rapporto di<br \/>\nagenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al primo gennaio 1977 nel modo seguente:<br \/>\na) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;<br \/>\nb) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi\u00bb.<br \/>\nIII. Indennit\u00e0 \u00abmeritocratica\u00bb aggiuntiva all&#8217;Indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto e<br \/>\nall&#8217;Indennit\u00e0 suppletiva di clientela.<br \/>\nIn aggiunta a quanto disposto al capo I (Indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto) ed al capo II<br \/>\n(Indennit\u00e0 suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente accordo prevedono la<br \/>\ncorresponsione di una indennit\u00e0 meritocratica nel solo caso in cui l&#8217;importo complessivo di<br \/>\nindennit\u00e0 di risoluzione del rapporto ed indennit\u00e0 suppletiva di clientela sia inferiore al<br \/>\nvalore massimo previsto dal terzo comma dell&#8217;articolo 1751 Codice Civile, e ricorrano le<br \/>\n16<br \/>\ncondizioni per cui l&#8217;agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi<br \/>\nclienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il<br \/>\npreponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.<br \/>\nL&#8217;indennit\u00e0 \u00abmeritocratica\u00bb aggiuntiva spetta, in tal caso, in misura non superiore alla<br \/>\ndifferenza tra la somma di indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto ed indennit\u00e0 suppletiva di<br \/>\nclientela ed il valore massimo previsto dal terzo comma dell&#8217;articolo 1751 cod. civ.,<br \/>\nsecondo il seguente criterio:<br \/>\na) Rapporti di agenzia o rappresentanza di durata superiore a dieci anni:<br \/>\n&#8211; verr\u00e0 determinato il valore iniziale calcolando la media delle provvigioni di competenza<br \/>\ndell&#8217;agente o rappresentante nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto.<br \/>\n&#8211; verr\u00e0 determinato il valore finale calcolando la media delle provvigioni nei 3 (tre)<br \/>\nanni antecedenti la chiusura del rapporto (intendendo il valore delle provvigioni nei<br \/>\n36 mesi antecedenti la chiusura del rapporto).<br \/>\nb) Rapporti di agenzia o rappresentanza di durata da tre a dieci anni:<br \/>\n&#8211; verr\u00e0 determinato il valore iniziale calcolando la media delle provvigioni di competenza<br \/>\ndell&#8217;agente o rappresentante nei primi 2 (due) anni di durata del rapporto.<br \/>\n&#8211; verr\u00e0 determinato il valore finale calcolando la media delle provvigioni nei 2 (due) anni<br \/>\nantecedenti la chiusura del rapporto (intendendo il valore delle provvigioni nei 24 mesi<br \/>\nantecedenti la chiusura del rapporto).<br \/>\nc) Rapporti di agenzia o rappresentanza di durata fino a tre anni:<br \/>\n&#8211; verr\u00e0 determinato il valore iniziale calcolando il valore delle provvigioni del primo<br \/>\ntrimestre di operativit\u00e0 del mandato, moltiplicato per quattro.<br \/>\n&#8211; verr\u00e0 determinato il valore finale calcolando il valore delle provvigioni dei 12 mesi<br \/>\nantecedenti la chiusura del rapporto.<br \/>\nSull&#8217;importo ottenuto sottraendo dal valore finale il valore iniziale, aggiornato sulla base<br \/>\ndell&#8217;indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, si applicheranno<br \/>\nle seguenti percentuali:<br \/>\n&#8211; 1% in caso di incremento fino al 33%;<br \/>\n&#8211; 2% in caso di incremento superiore al 33% e fino al 66%;<br \/>\n&#8211; 3% in caso di incremento superiore al 66%.<br \/>\nArt. 13<br \/>\n(Accantonamenti presso l&#8217;ENASARCO)<br \/>\n1. L&#8217;indennit\u00e0 di scioglimento del contratto di cui al precedente articolo \u00e8 accantonata, per<br \/>\ngli importi maturati fino al 31 dicembre 1958, presso l&#8217;ENASARCO (Ente Nazionale<br \/>\nAssistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio), in virt\u00f9 delle norme contenute negli<br \/>\nartt. 8, 9, 10, 11 e 12 dell&#8217;Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938.<br \/>\n2. Le parti si danno atto che col versamento di cui al precedente capoverso \u00e8 assolto ogni<br \/>\nobbligo gravante sulle case mandanti in materia di indennit\u00e0 di scioglimento del contratto<br \/>\nin relazione agli accordi economici sopra citati per il periodo antecedente al 1 gennaio<br \/>\n1959.<br \/>\n3. Per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1964 l&#8217;accantonamento dell&#8217;indennit\u00e0 di<br \/>\nscioglimento del contratto presso l&#8217;ENASARCO \u00e8 facoltativa da parte delle ditte, e<br \/>\nsubordinata alla condizione che l&#8217;Ente corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non<br \/>\ninferiore al 4% (quattro per cento).<br \/>\n17<br \/>\n4. Per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 1965 l&#8217;accantonamento dell&#8217;indennit\u00e0<br \/>\ndi scioglimento del contratto sar\u00e0 effettuato presso l&#8217;ENASARCO, semprech\u00e9 detto Ente<br \/>\ncorrisponda alle ditte un interesse annuo da definire con l\u2019Enasarco stesso e devolva gli utili<br \/>\ndi esercizio della gestione \u00abFondo Indennit\u00e0 Risoluzione Rapporto (FIRR)\u00bb al Fondo di<br \/>\nAssistenza a favore degli iscritti dell&#8217;Ente.<br \/>\n5. I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati obbligatoriamente presso la<br \/>\nFondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (10<br \/>\ngennaio &#8211; 31 dicembre) entro il 31 marzo successivo.<br \/>\n6. Le ditte sono tenute a segnalare all&#8217;ENASARCO l&#8217;inizio e la cessazione dei rapporti e<br \/>\nogni altra eventuale variazione intervenuta; per le relative modalit\u00e0 si rinvia alle norme<br \/>\nregolamentari e alle delibere del Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Ente.<br \/>\n7. Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito<br \/>\nregolamento per l&#8217;accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell&#8217;indennit\u00e0 per la<br \/>\nrisoluzione del rapporto.<br \/>\nArt. 14<br \/>\n(Previdenza ENASARCO)<br \/>\n1. In relazione a quanto previsto dall&#8217;art. 12 dell&#8217;accordo economico 30 giugno 1938 e alle<br \/>\nnorme dettate dal regolamento delle attivit\u00e0 istituzionali della Fondazione Enasarco,<br \/>\ndeliberato dal Consiglio di amministrazione dell&#8217;Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal<br \/>\nMinistero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del<br \/>\nBilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di<br \/>\nprevidenza in favore degli agenti e rappresentanti, viene attuato mediante il versamento, da<br \/>\nparte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all&#8217;agente o rappresentante e da<br \/>\nun contributo di pari importo a carico dell&#8217;agente o rappresentante, che verr\u00e0 trattenuto<br \/>\ndalle ditte all&#8217;atto della liquidazione delle provvigioni stesse.<br \/>\n2. I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell&#8217;anno nel limite di \u20ac<br \/>\n\u000117.352,94 per ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in<br \/>\nforma di plurimandatario, ovvero nel limite di \u20ac \u000130.367,65 per gli agenti e rappresentanti<br \/>\noperanti in regime di monomandatario, cos\u00ec come stabilir\u00e0 la rinnovata Convenzione tra<br \/>\nParti Sociali ed ENASARCO.<br \/>\n3. Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in<br \/>\ncui le attivit\u00e0 di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da Societ\u00e0 per<br \/>\nAzioni.<br \/>\nPer quanto riguarda le Societ\u00e0 a Responsabilit\u00e0 Limitata, l\u2019entrata in vigore, nel 2004<br \/>\n(ultima riforma previdenziale), del sistema di previdenza a base contributiva, impone che<br \/>\nanche questa tipologia di societ\u00e0 di capitali, impegnata nelle attivit\u00e0 di agenzia, entri a far<br \/>\nparte del sistema previdenziale a tutti gli effetti.<br \/>\n4.Le ditte mandanti sono invece tenute per le Societ\u00e0 per Azioni impegnate nelle attivit\u00e0 di<br \/>\nagenzia al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo<br \/>\nscopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.<br \/>\nTale soluzione va monitorata in modo da garantire la congruit\u00e0 del Fondo medesimo che ,<br \/>\nove non sufficiente, potrebbe determinare la decisione dell\u2019Istituto, in concorso con le Parti<br \/>\nSociali, di separare il sistema di Previdenza dal sistema di Assistenza, con costituzione di<br \/>\nConvenzione Assistenza distinta e separata dal Fondo Previdenza.<br \/>\n18<br \/>\n5. Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle aziende per la previdenza si<br \/>\nintendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l&#8217;indennit\u00e0 per lo scioglimento<br \/>\ndel contratto, come previsto dall&#8217;art. 11, dalle competenze spettanti agli agenti o<br \/>\nrappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell&#8217;art. 12 dell&#8217;accordo<br \/>\n30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.<br \/>\nArt. 15<br \/>\n(Iscrizione all&#8217;ENASARCO)<br \/>\nLe ditte hanno l&#8217;obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti alla Fondazione<br \/>\nENASARCO, entro trenta giorni dall&#8217;inizio del rapporto di agenzia o di rappresentanza,<br \/>\nindicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla legge<br \/>\nn. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso che l&#8217;agente o rappresentante inizi la sua attivit\u00e0, la<br \/>\ncomunicazione del numero di iscrizione sar\u00e0 fatta dalla ditta non appena l&#8217;interessato abbia<br \/>\nottenuto l&#8217;iscrizione. I contributi di cui all&#8217;articolo precedente saranno versati all&#8217;Ente di cui<br \/>\nsopra con periodicit\u00e0 trimestrale, non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun<br \/>\ntrimestre solare. Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invier\u00e0 all&#8217;agente o<br \/>\nrappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell&#8217;ENASARCO e<br \/>\ndi quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell&#8217;anno precedente.<br \/>\nArt. 16<br \/>\n(Pattuizioni pi\u00f9 favorevoli)<br \/>\nIl presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente pi\u00f9 favorevoli<br \/>\nper l&#8217;agente o rappresentante.<br \/>\nArt. 17<br \/>\n(Controversie)<br \/>\nLe controversie circa l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione del presente accordo dovranno essere<br \/>\nsottoposte, per il tentativo di conciliazione, all&#8217;esame delle Organizzazioni Sindacali<br \/>\nstipulanti.<br \/>\nArt. 18<br \/>\n(Composizione delle controversie \u2013 Procedure)<br \/>\n1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di procedura civile, per<br \/>\ntutte le controversie individuali singole o plurime relative all&#8217;applicazione del presente<br \/>\nAccordo Economico Collettivo e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle<br \/>\naziende comprese nella sfera di applicazione del presente Accordo Economico Collettivo, \u00e8<br \/>\nprevisto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le<br \/>\nmodalit\u00e0 di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di<br \/>\nconciliazione costituita presso l&#8217;Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.<br \/>\n2. La Commissione di conciliazione territoriale \u00e8 composta:<br \/>\na) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell&#8217;Associazione o Unione competente per<br \/>\nterritorio;<br \/>\nb) per gli agenti o rappresentanti di commercio, da un rappresentante dell&#8217;Organizzazione<br \/>\nsindacale locale firmataria del presente Accordo Economico Collettivo \u2660 cui l&#8217;agente o<br \/>\nrappresentante sia iscritto o abbia conferito mandato.<br \/>\n19<br \/>\n3. La parte interessata alla definizione della controversia \u00e8 tenuta a richiedere il tentativo di<br \/>\nconciliazione tramite l&#8217;Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e\/o abbia conferito<br \/>\nmandato.<br \/>\n4. L&#8217;Associazione imprenditoriale ovvero l&#8217;Organizzazione sindacale degli agenti o<br \/>\nrappresentanti di commercio che rappresenta la parte interessata deve a sua volta<br \/>\ndenunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per<br \/>\nmezzo di: lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax, o consegna a mano in<br \/>\nduplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.<br \/>\n5. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provveder\u00e0 entro 20<br \/>\ngiorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l&#8217;ora in cui sar\u00e0 esperito il tentativo<br \/>\ndi conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto<br \/>\ndall&#8217;art. 37 del Decreto Legislativo n. 80\/98.<br \/>\n6. Il termine previsto dall&#8217;art. 37 del Decreto Legislativo n. 80\/98 decorre dalla data di<br \/>\nricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell&#8217;Associazione imprenditoriale o<br \/>\ndella Organizzazione Sindacale a cui l&#8217;agente o rappresentante di commercio conferisce<br \/>\nmandato.<br \/>\n7. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi<br \/>\ndegli artt. 410, 411 e 412 c.p.c.<br \/>\n8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della<br \/>\nCommissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per<br \/>\nterritorio e a tal fine deve contenere:<br \/>\nA. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale<br \/>\nfa riferimento la controversia conciliata;<br \/>\nB. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la<br \/>\nDirezione Provinciale del Lavoro;<br \/>\nC. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.<br \/>\n9. Qualora le parti abbiano gi\u00e0 trovato la soluzione della controversia tra loro insorta,<br \/>\npossono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per<br \/>\ngli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di<br \/>\nCommissione Paritetica Territoriale di conciliazione.<br \/>\n10. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non<br \/>\ncostituiscono interpretazione autentica del presente Accordo Economico Collettivo, che<br \/>\npertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.<br \/>\nDichiarazione a verbale.<br \/>\nLe parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza non<br \/>\nprima di quattro mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente accordo, fatti salvi gli accordi gi\u00e0 in<br \/>\natto in materia.<br \/>\nArt. 18-bis<br \/>\n(Collegio arbitrale)<br \/>\n1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all&#8217;art. 410 c.p.c. o all&#8217;art. 18 del presente Accordo<br \/>\nEconomico Collettivo, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo<br \/>\nespletamento e ferma restando la facolt\u00e0 di adire l&#8217;Autorit\u00e0 Giudiziaria, secondo quanto<br \/>\nprevisto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti pu\u00f2 promuovere il<br \/>\n20<br \/>\ndeferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal<br \/>\npresente articolo.<br \/>\n2. A tal fine, \u00e8 istituito a cura delle Associazioni Territoriali, aderenti alle organizzazione<br \/>\nstipulanti, un Collegio di arbitrato che dovr\u00e0 pronunciarsi sulle istanze previste al<br \/>\nprecedente primo comma. Il Collegio di arbitrato competente \u00e8 quello del luogo in cui \u00e8<br \/>\nstato promosso il tentativo di conciliazione.<br \/>\n3. L&#8217;istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell&#8217;eventuale precedente<br \/>\ntentativo di conciliazione e contente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sar\u00e0<br \/>\npresentata, attraverso l&#8217;organizzazione cui la parte stessa aderisce e\/o conferisce mandato,<br \/>\nalla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all&#8217;altra parte. L&#8217;istanza<br \/>\nsottoscritta dalla parte promotrice sar\u00e0 inoltrata, a mezzo raccomandata A\/R o<br \/>\nraccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio<br \/>\ndi conciliazione. L&#8217;altra parte \u00e8 tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al<br \/>\nCollegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell&#8217;istanza, con facolt\u00e0 di<br \/>\npresentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le<br \/>\nparti possono manifestare la propria volont\u00e0 di rinunciare alla procedura arbitrale con<br \/>\ndichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla<br \/>\nprima udienza.<br \/>\n4. Il Collegio \u00e8 composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione<br \/>\nimprenditoriale firmataria e territorialmente competente, un altro designato dalla<br \/>\norganizzazione sindacale territoriale a cui l&#8217;agente o rappresentante di commercio sia<br \/>\niscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune<br \/>\naccordo dalle predette organizzazioni territoriali.<br \/>\n5. Il soggetto designato in rappresentanza di ciascuna delle parti pu\u00f2 coincidere con coloro<br \/>\nche hanno esperito la conciliazione nell&#8217;interesse delle stesse parti.<br \/>\n6. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest&#8217;ultimo<br \/>\nverr\u00e0 sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei,<br \/>\npreventivamente concordata o, in mancanza di ci\u00f2, sar\u00e0 designato, su richiesta di una o di<br \/>\nentrambe le organizzazioni firmatarie, dal Presidente del tribunale competente per<br \/>\nterritorio.<br \/>\n7. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed \u00e8<br \/>\nrinnovabile.<br \/>\n8. Il Presidente del Collegio, ricevuta l&#8217;istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di<br \/>\nconvocazione del Collegio il quale ha facolt\u00e0 di procedere ad una fase istruttoria secondo<br \/>\nmodalit\u00e0 che potranno prevedere:<br \/>\na) l&#8217;interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;<br \/>\nb) l&#8217;autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei<br \/>\nprocuratori di queste;<br \/>\nc) eventuali ulteriori elementi istruttori.<br \/>\n9. Il Collegio emetter\u00e0 il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione,<br \/>\ndandone tempestiva comunicazione alla parti interessate, salva la facolt\u00e0 del Presidente di<br \/>\ndisporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessit\u00e0<br \/>\ninerenti lo svolgimento della procedura.<br \/>\n10. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La Segreteria del Collegio \u00e8<br \/>\nistituita presso l&#8217;Ente Bilaterale.<br \/>\n21<br \/>\n11. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed \u00e8 istituito ai sensi e<br \/>\nper gli effetti dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e<br \/>\nsvolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.<br \/>\n12. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell&#8217;art.<br \/>\n412-quater c.p.c.<br \/>\nDichiarazione a verbale<br \/>\nLe parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza non<br \/>\nprima di quattro mesi dalla entrata in vigore del presente accordo economico collettivo, fatti<br \/>\nsalvi gli accordi gi\u00e0 in atto in materia.<br \/>\nArt. 19<br \/>\n(Inscindibilit\u00e0 dei trattamenti.)<br \/>\nLe disposizioni del presente accordo relative alla indennit\u00e0 di scioglimento del contratto ed<br \/>\nalla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con altro<br \/>\ntrattamento.<br \/>\nArt. 20<br \/>\n(Durata dell&#8217;Accordo Economico Collettivo)<br \/>\nIl presente accordo entra in vigore, salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti,<br \/>\n\u0001il 01 Luglio 2009 e scadr\u00e0 il 30 Giugno 2012 ; ove non venga disdetto da una delle Parti con<br \/>\nun preavviso di quattro mesi, si intender\u00e0 rinnovato per un anno e cos\u00ec di anno in anno. In<br \/>\ncaso di regolare disdetta esso rester\u00e0 in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo<br \/>\naccordo.<br \/>\nDichiarazione a verbale.<br \/>\nLe organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all&#8217;altra<br \/>\nparte contraente che l&#8217;accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina<br \/>\nnormativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che<br \/>\ncontempera le attuali possibilit\u00e0 della economia nazionale con le esigenze della categoria<br \/>\nrappresentata.<br \/>\nEsse assumono pertanto impegno, in caso di presentazione di progetti di legge sulla<br \/>\nmateria, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli<br \/>\naccordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento pi\u00f9 idoneo per la<br \/>\nregolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.<br \/>\nLe parti stipulanti assumono altres\u00ec l&#8217;impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse,<br \/>\ndurante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue<br \/>\nprospettive nonch\u00e9 le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi<br \/>\nsulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e<br \/>\nrappresentanti di commercio.<br \/>\nDichiarazione a verbale.<br \/>\nLe parti stipulanti il presente Accordo convengono che tutti i valori indicati in lire<br \/>\nnell&#8217;Accordo stesso, verranno automaticamente convertiti in Euro (secondo il rapporto pari<br \/>\na 1.936,27 lire per ciascun Euro) a far data dal 1 marzo 2002.<br \/>\nNota a verbale.<br \/>\nLe parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si impegnano ad esaminare e<br \/>\ndefinire entro 1 anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Economico Collettivo i<br \/>\n22<br \/>\nproblemi connessi al pagamento delle provvigioni derivanti da vendite effettuate attraverso<br \/>\nil commercio elettronico.<br \/>\nDichiarazione a verbale.<br \/>\nLe parti firmatarie del presente accordo economico collettivo si impegnano a costituire una<br \/>\ncommissione cui affidare l&#8217;incarico di elaborare una progetto per la formazione e<br \/>\nl&#8217;aggiornamento professionale degli agenti e rappresentanti di commercio, individuando le<br \/>\nmodalit\u00e0, le relative fonti di finanziamento utilizzabili, sia a carico delle parti sottoscriventi<br \/>\nil presente accordo, sia a carico di fondi istituzionali, a livello nazionale e\/o comunitario, a<br \/>\nci\u00f2 preposti.<br \/>\nArt. 21<br \/>\n(Norma finale)<br \/>\nQualora l&#8217;agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta l&#8217;impresa mandante<br \/>\nverser\u00e0 in apposito conto corrente indicato nella delega la trattenuta dell&#8217;importo ivi<br \/>\ndeterminato alle Organizzazioni sindacali degli agenti stipulanti il presente accordo.<br \/>\nLa delega avr\u00e0 valore fino a disdetta avanzata dall&#8217;agente o rappresentante mediante<br \/>\nraccomandata da inviare alla organizzazione sindacale di appartenenza e alla impresa<br \/>\ncommerciale mandante.<br \/>\nTABELLE ANNESSE ALL&#8217;ACCORDO ECONOMICO<br \/>\n(calcolo indennit\u00e0 risoluzione rapporto, art. 12, capo I)<br \/>\nTABELLA A<br \/>\n(in vigore dal 1\u00ba gennaio 1959 al 31 dicembre 1968)<br \/>\nTABELLA B<br \/>\n(in vigore dal 1\u00ba gennaio 1969 al 31 dicembre 1976)<br \/>\n23<br \/>\nTABELLA C<br \/>\n(in vigore dal 1\u00ba gennaio 1977 al 31 dicembre 1980)<br \/>\nTABELLA D<br \/>\n(in vigore dal 1\u00ba gennaio 1981 al 31 dicembre 1988)<br \/>\n24<br \/>\nTABELLA E<br \/>\n(in vigore dal 1\u00ba gennaio 1989).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;anno 2009, il giorno 29 del mese di Giugno,\u00a0tra\u00a0la Federazione Artigiani Pensionati Italiani FAPI in rappresentanza delle 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