{"id":610,"date":"2016-11-30T22:06:13","date_gmt":"2016-11-30T21:06:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.fapi.info\/?page_id=610"},"modified":"2016-11-30T22:06:13","modified_gmt":"2016-11-30T21:06:13","slug":"accordo-economico-collettivo-fapi-agenti-e-rappresentanti-settore-artigianato","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.fapi.info\/?page_id=610","title":{"rendered":"Accordo economico collettivo FAPI agenti e rappresentanti settore artigianato"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;anno 2009, il giorno 15 del mese di giugno tra la FAPI \u2013 Federazione Artigiani Pensionati Italiani &#8211; in rappresentanza delle Associazioni delle imprese artigiane, ad essa aderenti, rappresentata dal suo legale rappresentante p.t., Dott. Sciotto Gino, e con sede Nazionale in via Barberini n. 11 \u2013 00187 ROMA e sede operativa via Acqua del Conte, 5 &#8211; 98123 Messina\u00a0Codice fiscale 97074390838 e la Unione Generale Italiana delle Federazioni degli Agenti Intermediari \u2013 UGIFAI, rappresentata dal Presidente Nazionale p.t., Dott. Carlo Massaro, con l\u2019assistenza del Direttore Generale Teofilo Sciarra Codice fiscale 97445060581<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Stipulano<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">il presente Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le Case mandanti artigiane ed i rispettivi Agenti e Rappresentanti\u00a0di Commercio, composto di numero 22 articoli, letti, approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Premessa<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il presente Accordo Economico Collettivo (di seguito, anche \u00abA.E.C.\u00bb), le parti stipulanti\u00a0intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle peculiarit\u00e0 del rapporto di\u00a0agenzia, nonch\u00e9 alle caratteristiche delle imprese artigiane.<br \/>\nSotto questo profilo manifestano il comune interesse a sviluppare corrette relazioni sindacali e\u00a0contrattuali, consapevoli dell&#8217;importanza che il settore commerciale riveste nell&#8217;economia del\u00a0Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato distributivo reso\u00a0ancora pi\u00f9 complesso dalla difficile congiuntura economica, quali collaboratori indispensabili per\u00a0le loro caratteristiche funzionali e professionali.<br \/>\nLa FAPI nell&#8217;affermare la propria piena autonomia contrattuale, accoglie la richiesta di parte\u00a0sindacale per incontri annuali a livello nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il presente\u00a0A.E.C., intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonch\u00e9 le situazioni di mercato\u00a0anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali\u00a0degli agenti.<br \/>\nSu richiesta di una delle parti, tali incontri potranno avvenire anche per singoli comparti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Art. 1<br \/>\n(Definizione dell\u2019agente \u2013 Sfera di applicazione)<br \/>\nIl contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le imprese artigiane mandanti e gli<br \/>\nagenti e rappresentanti di commercio \u00e8 disciplinato dalle norme contenute nel presente accordo<br \/>\neconomico collettivo.<br \/>\nAgli effetti del presente accordo ed in conformit\u00e0 agli artt. 1742 e 1752 del codice civile,<br \/>\nindipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:<br \/>\na) \u00e8 \u00abagente di commercio\u00bb chi \u00e8 incaricato stabilmente da una o pi\u00f9 ditte di promuovere la<br \/>\nconclusione di contratti in una determinata zona;<br \/>\nb) \u00e8 \u00abrappresentante di commercio\u00bb chi \u00e8 incaricato stabilmente da una o pi\u00f9 ditte di<br \/>\nconcludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.<br \/>\n2<br \/>\nL\u2019agente o rappresentante esercita la sua attivit\u00e0, in forma autonoma ed indipendente,<br \/>\nnell\u2019osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell\u2019art. 1746 del codice civile,<br \/>\nsenza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all\u2019art. 1746 del<br \/>\ncodice civile devono tenere conto dell\u2019autonomia operativa dell\u2019agente o rappresentante, il quale,<br \/>\ntenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non<br \/>\n\u00e8 tenuto peraltro a relazioni con periodicit\u00e0 prefissata sulla esecuzione delle sue attivit\u00e0.<br \/>\nIl presente accordo si applica anche alle societ\u00e0 aventi per oggetto esclusivo o prevalente<br \/>\nl\u2019esercizio delle attivit\u00e0 di cui al precedente comma, salvo le eccezioni espressamente previste<br \/>\nnell\u2019accordo stesso, nonch\u00e9 a coloro che, in qualit\u00e0 di agenti o rappresentanti, hanno incarico<br \/>\ndi vendere esclusivamente a privati consumatori.<br \/>\nLe norme contenute nel presente accordo si applicano anche ai contratti a tempo determinato, in<br \/>\nquanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al<br \/>\npreavviso. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, l\u2019impresa artigiana<br \/>\nmandante comunicher\u00e0 all\u2019agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del<br \/>\ntermine, l\u2019eventuale disponibilit\u00e0 al rinnovo o proroga del mandato.<br \/>\nLe norme contenute nel presente accordo \u2013 salvo quelle di cui agli artt. 8 e 11 \u2013 non sono<br \/>\nvincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che<br \/>\nsvolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.<br \/>\nDichiarazione a verbale a valenza generale e costituente norma di principio universale al di l\u00e0<br \/>\ndelle disposizioni di settore al fine di favorire l\u2019integrazione nell\u2019ambito dell\u2019intermediazione<br \/>\ndi figure e fattispecie finora escluse.<br \/>\nIl presente Accordo trova applicazione anche per gli agenti e rappresentanti di commercio<br \/>\noperanti in \u00abtentata vendita\u00bb, a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e<br \/>\nindipendenza nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 e che non siano previsti obblighi di orario di<br \/>\nlavoro e di itinerari predeterminati: Stesso principio \u00e8 valido, in via generale, per gli agenti del<br \/>\nsettore creditizio e per gli agenti del settore assicurativo.<br \/>\nTale integrazione va nella direzione auspicata di includere nella previdenza Enasarco la maggior<br \/>\nparte delle figure dell\u2019intermediazione.<br \/>\nAi sensi del presente accordo, s\u2019intende l\u2019Agente Rappresentante di Commercio il lavoratore in<br \/>\nforma autonoma ma con prerogative altamente professionali, che opera di regola in plurimandato,<br \/>\nsecondo quella che \u00e8 la natura medesima della fattispecie giuridica.<br \/>\nPertanto l\u2019eventuale prerogativa del monomandato va vista come eccezione alla condizione<br \/>\nstandard dell\u2019Agente, per precisa esigenza della casa mandante.<br \/>\nIn tal senso e al fine di salvaguardare i criteri di trasparenza e di chiarezza dei rapporti e, per<br \/>\nconverso, onde scongiurare rischi di equivoci sempre verificabili all\u2019atto della trasposizione del<br \/>\ndettato degli Accordi sui Contratti Individuali, si conviene l\u2019uso inderogabile della terminologia<br \/>\nspecifica di \u201cagente impegnato in regime di monomandato\u201d in luogo di quella abusata di<br \/>\n\u201cagente impegnato ad operare in esclusiva per una sola ditta\u201d, perifrasi ambigua e soggetta ad<br \/>\nessere equivocata con gli effetti dell\u2019art. 1743 c.c. (Diritto di Esclusiva).<br \/>\nIn virt\u00f9 dell\u2019eventuale attribuzione all\u2019agente dello Status di monomandatario, con l\u2019obbligo di<br \/>\nrispettare il divieto assoluto di operare per qualsiasi altra ditta, considerata la forte incidenza dei<br \/>\ncosti di agenzia a carico dell\u2019agente medesimo, a fronte di una opportunit\u00e0 limitata di reddito, si<br \/>\nconviene di riconoscere all\u2019agente monomandatario un \u201creddito minimo garantito\u201d, nella misura<br \/>\ndi \u20ac 45.000,00 (Euro quarantacinquemila\/00) (compenso minimo) rapportato all\u2019ampiezza della<br \/>\nzona in cura all\u2019agente commerciale e generatrice di costi. Il minimo garantito deve tener conto<br \/>\ndella relativit\u00e0 dell\u2019ampiezza del territorio, talch\u00e9 la congruit\u00e0 del minimo medesimo vada<br \/>\nregolata in base alla reale consistenza della zona (in pi\u00f9 o in meno).<br \/>\nPertanto, un agente monomandatario, con zona limitata, beneficer\u00e0, in termini di minimo<br \/>\ngarantito del solo \u201ccompenso minimo\u201d (\u20ac 45.000,00 esclusi premi e incentivi), mentre un agente<br \/>\n3<br \/>\nmonomandatario con zona\/territorio di dimensione regionale e\/o interregionale vedr\u00e0 ampliato il<br \/>\nsuo minimo garantito in funzione della proporzione dell\u2019area.<br \/>\nTali considerazioni, emergono dalla necessit\u00e0 di indennizzare la figura del monomandatario dei<br \/>\nrichiesti vincoli professionali (i quali comportano costi gravosi), tenuto conto della opportunit\u00e0<br \/>\nche ha la ditta di impiegare sul territorio un professionista con prerogative di collaboratore in<br \/>\nsostituzione di un lavoratore subordinato o parasubordinato che presenta costi previdenziali,<br \/>\nassicurativi fiscali e retributivi enormemente pi\u00f9 gravosi per la ditta medesima.<br \/>\nArt.2<br \/>\n(Zona ed esclusiva \u2013 Variazioni)<br \/>\nLa ditta non pu\u00f2 valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di vendita<br \/>\ndi pi\u00f9 agenti o rappresentanti, n\u00e9 l\u2019agente o rappresentante pu\u00f2 assumere l\u2019incarico di trattarvi gli<br \/>\naffari di pi\u00f9 ditte che siano in concorrenza fra di loro.<br \/>\nIl divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso patto di monomandato, all\u2019assunzione, da<br \/>\nparte dell\u2019agente o rappresentante, dell\u2019incarico di trattare gli affari di pi\u00f9 ditte non in<br \/>\nconcorrenza tra di loro.<br \/>\nNel caso in cui l\u2019agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di monomandato, egli resta<br \/>\nlibero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.<br \/>\nAll\u2019atto del conferimento dell\u2019incarico, all\u2019agente o rappresentante debbono essere precisati per<br \/>\niscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi,<br \/>\nla misura delle provvigioni e dei compensi, la durata, quando questa non sia a tempo<br \/>\nindeterminato, nonch\u00e9 l\u2019esplicito riferimento alle norme dell\u2019Accordo Economico Collettivo in<br \/>\nvigore e successive modificazioni.<br \/>\nLe variazioni di zona e\/o di prodotti e\/o di clienti e\/o della misura delle provvigioni esclusi i casi<br \/>\ndi lieve entit\u00e0, (intendendo per lieve entit\u00e0 le riduzioni comprese tra 0 e 5% del valore delle<br \/>\nprovvigioni di competenza dell&#8217;agente nell&#8217;anno precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi<br \/>\nantecedenti la variazione qualora l&#8217;anno precedente non sia stato lavorato per intero) possono<br \/>\nessere realizzate previa comunicazione scritta all&#8217;agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi<br \/>\nprima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di<br \/>\nmonomandatari) salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza del preavviso.\u00a8<br \/>\nQualora l\u2019azienda preponente volesse operare delle variazioni di zona e\/o di clientela e\/o di<br \/>\nprodotti e\/o della misura delle provvigioni , esse non possono superare il 5% annuo del valore<br \/>\neconomico e di clientela del rapporto gi\u00e0 in atto con l\u2019agenzia.<br \/>\nQualora, la parte preponente decidesse di applicare pi\u00f9 variazioni di zona e\/o di clienti e\/o di<br \/>\nprodotti e\/o della misura delle provvigioni, il complessivo delle stesse non pu\u00f2 superare il 20%<br \/>\ndel valore economico e di clientela nell\u2019ambito di tutta la durata del rapporto del mandato di<br \/>\nagenzia. Nel caso in cui, al contrario, la variazione e\/o il totale delle variazioni del valore<br \/>\nprovvigionale, in diminuzione, dovesse superare, nell\u2019ambito dell\u2019intero rapporto, il tetto del<br \/>\n20%, incidendo cos\u00ec in maniera negativa nel reddito provvigionale dell\u2019Agente, quest\u2019ultimo pu\u00f2<br \/>\ncomunicare, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano il contenuto economico<br \/>\ndel rapporto. La comunicazione del preponente costituir\u00e0 preavviso per la cessazione del rapporto<br \/>\ndi agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. Resta inteso, inoltre, che l&#8217;insieme<br \/>\ndelle variazioni di lieve entit\u00e0 apportate, antecedenti l&#8217;ultima variazione, sar\u00e0 da considerarsi come<br \/>\nuna unica variazione, per l&#8217;applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di<br \/>\npreavviso, sia ai fini della possibilit\u00e0 di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa<br \/>\nmandante.<br \/>\nChiarimento a verbale all\u2019articolo 2<br \/>\nIn relazione a quanto previsto dai commi primo e secondo del presente articolo, le parti si danno<br \/>\natto che \u00e8 da escludersi la possibilit\u00e0 di concorrenza quando l\u2019incarico conferito dall\u2019agente o<br \/>\nrappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d\u2019uso siano<br \/>\ndiversi e infungibili tra di loro.<br \/>\n4<br \/>\nArt. 3<br \/>\n(Diritti e doveri delle parti)<br \/>\nL\u2019agente o rappresentante deve assolvere agli obblighi inerenti all\u2019incarico affidatogli in<br \/>\nconformit\u00e0 alle istruzioni impartite dalla ditta.<br \/>\nNell\u2019esecuzione dell\u2019incarico l\u2019agente o rappresentante deve tutelare gli interessi del preponente ed<br \/>\nagire con lealt\u00e0 e buona fede. In particolare, deve adempiere l\u2019incarico affidatogli in conformit\u00e0 alle<br \/>\nistruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella<br \/>\nzona assegnatagli, nonch\u00e9 ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza<br \/>\ndei singoli affari.<br \/>\nIl contratto potr\u00e0 prevedere l\u2019addebito totale o parziale del valore del campionario all\u2019agente o<br \/>\nrappresentante, in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento, non derivante dal<br \/>\nnormale utilizzo.<br \/>\nL\u2019agente o rappresentante non ha facolt\u00e0 di riscuotere per la ditta, n\u00e9 di concedere sconti o<br \/>\ndilazioni, salvo diverso accordo scritto.<br \/>\nQualora gli venga conferito l\u2019incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante,<br \/>\nquest\u2019ultima stabilir\u00e0 separatamente dalle competenze la provvigione di incasso. L\u2019obbligo di<br \/>\nstabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l\u2019agente o rappresentante<br \/>\nsvolga la sola attivit\u00e0 di recupero degli insoluti.<br \/>\nIl preponente \u00e8 tenuto a fornire all\u2019agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella<br \/>\nmaniera pi\u00f9 producente il proprio mandato, nonch\u00e9 ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga<br \/>\ndi non poter evadere totalmente o parzialmente le proposte d\u2019ordine.<br \/>\nIl preponente, nei rapporti con l\u2019agente, deve agire con lealt\u00e0 e buona fede. Egli deve mettere a<br \/>\ndisposizione dell\u2019agente o rappresentante la documentazione necessaria, relativa ai beni e\/o servizi<br \/>\ntrattati, e fornire all\u2019agente o rappresentante le notizie necessarie per l\u2019esecuzione del contratto: in<br \/>\nparticolare avvertire l\u2019agente entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume<br \/>\ndelle operazioni commerciali sar\u00e0 notevolmente inferiore a quello che l\u2019agente avrebbe potuto<br \/>\nnormalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l\u2019agente, entro un termine<br \/>\nragionevole, dell\u2019accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.<br \/>\nPer convenzione, si stabilisce che la congruit\u00e0 di tale termine, anche in conformit\u00e0 con i dettati<br \/>\ncomunitari e considerata la media fissata dalle norme civilistiche degli altri Paesi membri, non<br \/>\necceda i giorni otto dal momento della ricezione della Proposta d\u2019ordine.<br \/>\nTale convenzione tiene conto non soltanto delle esigenze di natura giuridica riguardo<br \/>\nall\u2019interpretazione pi\u00f9 realistica ed ortodossa della perifrasi \u201centro un termine ragionevole\u201d, bens\u00ec<br \/>\nanche e soprattutto delle stesse esigenze di mercato, rilevanti prima ancora che per l\u2019Agente di<br \/>\nCommercio, per la stessa Ditta mandante, la quale non riterr\u00e0 certamente adeguato un termine<br \/>\ndecisionale che, eccedendo tale tempistica, possa verosimilmente causare danni economici<br \/>\nragguardevoli, insiti nell\u2019eventuale perdita di clienti a favore delle ditte concorrenti.<br \/>\nArt.4<br \/>\n(Provvigioni)<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 1748 cod. civ., l\u2019agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata<br \/>\ndi norma in misura percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando<br \/>\nl\u2019operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.<br \/>\nI criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso<br \/>\nnon potranno essere dedotti dall\u2019importo a cui \u00e8 ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta<br \/>\naccordati per condizioni di pagamento.<br \/>\nSalvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell\u2019affare si effettui<br \/>\nsu accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sar\u00e0 corrisposta<br \/>\nsugli importi delle singole consegne.<br \/>\nIn qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia<br \/>\n5<br \/>\ninferiore all\u2019importo della provvigione sulla quota soluta, la ditta verser\u00e0 all\u2019agente o<br \/>\nrappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l\u2019insolvenza parziale del compratore sia inferiore<br \/>\nal 15% del valore del venduto, l\u2019agente o rappresentante avr\u00e0 diritto alla provvigione sulla quota<br \/>\nsoluta.<br \/>\nNel caso in cui sia affidato all\u2019agente o rappresentante l\u2019incarico di coordinamento di altri agenti<br \/>\nin una determinata area, purch\u00e9 sia specificato nel contratto individuale, dovr\u00e0 essere stabilito uno<br \/>\nspecifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.<br \/>\nLa provvigione spetta l\u2019agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto<br \/>\nesecuzione per causa imputabile al preponente.<br \/>\nL\u2019agente o rappresentante che tratta in regime di monomandato gli affari di una ditta ha diritto alla<br \/>\nprovvigione anche per gli affari conclusi senza suo intervento, semprech\u00e9 rientranti nell\u2019ambito<br \/>\ndel mandato affidatogli.<br \/>\nQualora la promozione e l\u2019esecuzione di un affare interessino zone e\/o clienti affidati in<br \/>\nesclusiva ad agenti diversi, la relativa provvigione verr\u00e0 riconosciuta all\u2019agente, che abbia<br \/>\neffettivamente promosso l\u2019affare, salvo diversi accordi fra le parti per un\u2019equa ripartizione della<br \/>\nprovvigione stessa.<br \/>\nIn caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l\u2019agente o rappresentante ha diritto<br \/>\nalla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed<br \/>\naccettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi<br \/>\nprecedenti, e salvo l\u2019obbligo, per l\u2019agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare<br \/>\nl\u2019opera di sua competenza per la completa o regolare esecuzione degli affari in corso.<br \/>\nL\u2019agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti e conclusi anche dopo<br \/>\nlo scioglimento del contratto, se la conclusione \u00e8 effetto soprattutto dell\u2019attivit\u00e0 da lui svolta ed<br \/>\nessa avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal fine, all\u2019atto della<br \/>\ncessazione del rapporto, l\u2019agente o rappresentante relazioner\u00e0 dettagliatamente la preponente sulle<br \/>\ntrattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell\u2019intervenuto scioglimento del<br \/>\ncontratto di agenzia. Qualora, nell\u2019arco di quattro mesi dalla data di cessazione del rapporto,<br \/>\nalcune di tali trattative vadano a buon fine, l\u2019agente avr\u00e0 diritto alle relative provvigioni, come<br \/>\nsopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno<br \/>\nnella relazione dell\u2019agente, non potr\u00e0 pi\u00f9 essere considerata conseguenza dell\u2019attivit\u00e0 da lui<br \/>\nsvolta e non sar\u00e0 quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi<br \/>\nfra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra<br \/>\ngli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell\u2019affare.<br \/>\nArt. 5<br \/>\n(Rimborsi spese)<br \/>\nL\u2019agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l\u2019esercizio<br \/>\ndell\u2019attivit\u00e0 svolta ai sensi dell\u2019articolo 1 del presente accordo, salvo patto contrario.<br \/>\nIl patto contrario non potr\u00e0 determinare il rimborso di spese o concorso alle spese in forma<br \/>\npercentuale.<br \/>\nArt. 6<br \/>\n(Liquidazione delle provvigioni e anticipo)<br \/>\nLe ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.<br \/>\nEntro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all\u2019agente o<br \/>\nrappresentante il conto delle provvigioni, nonch\u00e9 il relativo importo, con l\u2019adempimento delle<br \/>\nformalit\u00e0 richieste dalle vigenti norme fiscali; qualora l\u2019agente o rappresentante non sollevi<br \/>\ncontestazioni entro trenta giorni dal ricevimento del conto, questo si intender\u00e0 definitivamente<br \/>\napprovato. In ogni caso, ai fini degli effetti di prescrizione dei compensi fa fede quanto disposto, in<br \/>\nmateria, dal Codice Civile.<br \/>\nIn caso di contestazione, la ditta verser\u00e0 le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla<br \/>\ndefinizione della controversia.<br \/>\nQualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni<br \/>\n6<br \/>\nrispetto ai termini di cui al precedente comma, sar\u00e0 tenuta a versare su tali somme per tutti i<br \/>\ngiorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.<br \/>\nSe per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell\u2019agente o rappresentante, essa<br \/>\ndeve almeno alla fine di ogni mese fornire all\u2019agente o rappresentante le copie delle fatture inviate<br \/>\ndirettamente ai clienti.<br \/>\nSulle provvigioni maturate, l\u2019agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del<br \/>\ntrimestre; gli stessi potranno essere pagati nella misura del 70% della provvigione per gli affari che<br \/>\nprevedono l&#8217;esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 50% per gli<br \/>\naffari che prevedono l&#8217;esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni.<br \/>\nResta fermo che l\u2019agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per<br \/>\naltro titolo.<br \/>\nArt. 7<br \/>\n(Preavviso)<br \/>\nIn caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato, la stessa dovr\u00e0<br \/>\ndarne comunicazione scritta all\u2019agente o rappresentante con un preavviso della seguente misura:<br \/>\nA \u2013 Agente o rappresentante non impegnato in regime di monomandato (plurimandatario)<br \/>\n&#8211; tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;<br \/>\n&#8211; quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;<br \/>\n&#8211; cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;<br \/>\n&#8211; sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.<br \/>\nB \u2013 Agente o rappresentante impegnato in regime di monomandato (monomandatario)<br \/>\n&#8211; cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;<br \/>\n&#8211; sei mesi per gli anni dal sesto all\u2019ottavo anno;<br \/>\n&#8211; otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.<br \/>\nIn caso di recesso da parte dell\u2019agente o rappresentante, da comunicarsi per iscritto, la durata<br \/>\ndel preavviso sar\u00e0 di cinque mesi in caso che l\u2019agente sia impegnato ad esercitare la sua attivit\u00e0<br \/>\nin regime di monomandato o di tre mesi, nel caso dell\u2019agente plurimandatario,<br \/>\nindipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.<br \/>\nAi fini del computo della misura del preavviso dovuto, si far\u00e0 riferimento alla durata complessiva<br \/>\ndel rapporto, intendendosi il periodo intercorso dalla stipula del contratto fino al momento di<br \/>\nricevimento della comunicazione di recesso.<br \/>\nLe parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno<br \/>\nqualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione<br \/>\ndi recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.<br \/>\nOve la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al<br \/>\nrapporto, essa dovr\u00e0 corrispondere all\u2019altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a<br \/>\ntitolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell\u2019anno solare<br \/>\nprecedente (1\u00b0 gennaio \u2013 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuti, ovvero una somma<br \/>\na questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso.<br \/>\nQualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell\u2019anno solare precedente, saranno conteggiati i<br \/>\nsuccessivi mesi dell\u2019anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.<br \/>\nOve pi\u00f9 favorevole, la media retributiva per la determinazione dell\u2019indennit\u00e0 di cui trattasi sar\u00e0<br \/>\ncalcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.<br \/>\nQualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuer\u00e0 in<br \/>\nbase alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.<br \/>\nLa parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso pu\u00f2 rinunciare in tutto o in parte al<br \/>\npreavviso, senza obbligo di corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta<br \/>\ngiorni di ricevimento della predetta comunicazione.<br \/>\nL\u2019indennit\u00e0 sostitutiva del preavviso va computato su tutte le somme corrisposte in dipendenza del<br \/>\ncontratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.<br \/>\nDurante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto prosegue regolarmente, con tutti i<br \/>\ndiritti e gli obblighi connessi al mandato.<br \/>\n7<br \/>\nArt. 8<br \/>\n(Indennit\u00e0 per lo scioglimento del contratto)<br \/>\nCon la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all\u2019art. 1751<br \/>\ncod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell\u2019art. 17 della Direttiva CEE n.86\/653,<br \/>\nindividuando con funzione suppletiva modalit\u00e0 e criteri applicativi, particolarmente per quanto<br \/>\nattiene alla determinazione in concreto della misura della indennit\u00e0 in caso di cessazione del<br \/>\nrapporto e introducendo nel contempo condizioni di miglior favore per gli agenti e<br \/>\nrappresentanti di commercio sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell\u2019indennit\u00e0,<br \/>\nsia per ci\u00f2 che attiene al limite massimo dell\u2019indennit\u00e0, stabilito dal terzo comma del predetto art.<br \/>\n1751 cod. civ.<br \/>\nAll&#8217;atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sar\u00e0 corrisposta dalla ditta all&#8217;agente<br \/>\no rappresentante una indennit\u00e0 secondo le disposizioni dei seguenti artt. 12 &#8211; 13.<br \/>\nLe parti si danno atto che con i versamenti di cui ai successivi articoli \u00e8 assolto ogni obbligo<br \/>\ngravante sulle case mandanti, salvo variazioni previste dalla direttiva europea (1986,86\/653\/CEE)<br \/>\ncon ultima sentenza della Corte di Cassazione n. 21309\/2006 depositata il 3.10.06 che recependo<br \/>\nla sentenza della Corte di Giustizia Europea C-465\/04 del 23.3.06, detta le regole dell\u2019indennit\u00e0 di<br \/>\nfine rapporto.<br \/>\nLa Cassazione non dichiara la nullit\u00e0 degli accordi economici, ma afferma che il giudice deve far<br \/>\nprevalere la disciplina codicistica sugli accordi individuali o collettivi solo nel caso in cui gli stessi<br \/>\nsiano nella singola fattispecie pi\u00f9 sfavorevoli per l\u2019agente.<br \/>\nA tal fine si conviene che l\u2019indennit\u00e0 in caso di scioglimento del contratto sar\u00e0 composta da due<br \/>\nemolumenti:<br \/>\n\u0001 l\u2019uno, denominato \u00abindennit\u00e0 di risoluzione del rapporto\u00bb, viene riconosciuto all\u2019agente o<br \/>\nrappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della clientela e\/o<br \/>\ndel fatturato, e risponde principalmente al criterio dell\u2019equit\u00e0;<br \/>\n\u0001 l\u2019altro, denominato \u00abindennit\u00e0 suppletiva di clientela\u00bb, \u00e8 invece collegato all\u2019incremento<br \/>\ndella clientela e\/o del fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalit\u00e0<br \/>\ndell\u2019agente o rappresentante.<br \/>\nL\u2019indennit\u00e0 in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I e II, sar\u00e0 computata su<br \/>\ntutte le somme, comunque denominate, percepite dall\u2019agente nel corso del rapporto, nonch\u00e9 sulle<br \/>\nsomme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in<br \/>\nfavore dell\u2019agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora<br \/>\ncorrisposte.<br \/>\nIn caso di decesso dell\u2019agente o rappresentante, l\u2019indennit\u00e0 stessa sar\u00e0 corrisposta agli eredi.<br \/>\nI) Indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto<br \/>\nAll\u2019atto della cessazione del rapporto spetta all\u2019agente o rappresentante una indennit\u00e0,<br \/>\ncalcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:<br \/>\n&#8211; AGENTE O RAPPRESENTANTE SOTTOPOSTO A REGIME DI MONOMANDATO<br \/>\n4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00 annui;<br \/>\n2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 12.400,01 annui ed Euro 18.600,00<br \/>\nannui;<br \/>\n1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00 annui.<br \/>\n&#8211; AGENTE O RAPPRESENTANTE NON SOGGETTO A REGIME DI MONOMANDATO<br \/>\n4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00 annui;<br \/>\n2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro 6.200,01 annui ed Euro 9.300,00<br \/>\nannui;<br \/>\n1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00 annui.<br \/>\n8<br \/>\nL\u2019indennit\u00e0 di cui al presente capo I) sar\u00e0 riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del<br \/>\nrapporto, ad eccezione dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante<br \/>\ngiustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:<br \/>\n&#8211; ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;<br \/>\n&#8211; concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta.<br \/>\nLe somme di cui sopra verranno annualmente accantonate dal preponente nell\u2019apposito fondo<br \/>\ncostituito presso la Fondazione Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di<br \/>\ncui al successivo articolo 14. Nel medesimo regolamento saranno altres\u00ec dettate le procedure per<br \/>\nil riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente gi\u00e0 accantonati al fondo<br \/>\nstesso ma non pi\u00f9 spettanti all\u2019agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui<br \/>\nsopra.<br \/>\nLe parti stipulanti, ferma restando l\u2019obbligatoriet\u00e0 dell\u2019accantonamento del FIRR presso la<br \/>\nFondazione Enasarco, concordano di procedere alla costituzione di una commissione paritetica,<br \/>\nincaricata di studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale<br \/>\ndell\u2019indennit\u00e0 di cui al presente capo I.<br \/>\nII) Indennit\u00e0 suppletiva di clientela:<br \/>\nA) all\u2019atto dello scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, sar\u00e0<br \/>\ncorrisposta direttamente dalla ditta preponente all\u2019agente o rappresentante, in aggiunta<br \/>\nall\u2019indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennit\u00e0 suppletiva di<br \/>\nclientela, da calcolarsi sull\u2019ammontare globale delle provvigioni<br \/>\ne delle altre somme corrisposte o comunque dovute all\u2019agente o rappresentante fino alla data<br \/>\ndi cessazione del rapporto, secondo le seguenti aliquote:<br \/>\n\u0001 3% sull\u2019ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme dovute;<br \/>\n\u0001 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo<br \/>\nannuo di Euro 60.000,00 di provvigioni);<br \/>\n\u0001 ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto<br \/>\n(nel limite massimo annuo di Euro 60.000,00 di provvigioni).<br \/>\nB) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla precedente lett. A) sar\u00e0 riconosciuto<br \/>\nall\u2019agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennit\u00e0 suppletiva di clientela, a<br \/>\ncondizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al<br \/>\npreponente e\/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti,<br \/>\nin modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi<br \/>\nderivanti dagli affari con tali clienti.<br \/>\nDetto importo aggiuntivo sar\u00e0 calcolato nelle seguenti misure:<br \/>\n&#8211; 1 per cento sul valore annuo dell\u2019incremento delle provvigioni, come determinato ai sensi del<br \/>\nsuccessivo articolo 9;<br \/>\n&#8211; 2 per cento sul valore annuo dell\u2019incremento, se il tasso di incremento risulti superiore<br \/>\nal 100%;<br \/>\n&#8211; 3 per cento sul valore annuo dell\u2019incremento, se il tasso di incremento risulti superiore<br \/>\nal 150%;<br \/>\n&#8211; 4 per cento sul valore annuo dell\u2019incremento, se il tasso di incremento risulti superiore<br \/>\nal 200%;<br \/>\n&#8211; 5 per cento sul valore annuo dell\u2019incremento, se il tasso di incremento risulti superiore<br \/>\nal 250%;<br \/>\n&#8211; 6 per cento sul valore annuo dell\u2019incremento, se il tasso di incremento risulti superiore<br \/>\nal 300%;<br \/>\n&#8211; 7 per cento sul valore annuo dell\u2019incremento, se il tasso di incremento risulti superiore<br \/>\nal 350%.<br \/>\n9<br \/>\nL\u2019importo in questione non pu\u00f2 comunque essere superiore alla differenza tra l\u2019ammontare<br \/>\nmassimo previsto dal terzo comma dell\u2019articolo 1751 cod. civ. e la somma degli emolumenti<br \/>\ndel capo I e del capo II, lett. A).<br \/>\nPer gli agenti e rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati<br \/>\nconsumatori, l\u2019ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in<br \/>\nconsiderazione ai fini del calcolo dell\u2019indennit\u00e0 suppletiva di clientela, nel limite del 65%.<br \/>\nIl trattamento di cui al presente capo II non \u00e8 dovuto se il contratto si scioglie per un fatto<br \/>\nimputabile all\u2019agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all\u2019agente o<br \/>\nrappresentante le dimissioni dovute a invalidit\u00e0 permanente e totale o successive al<br \/>\nconseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), semprech\u00e9 tali eventi si verifichino<br \/>\ndopo che il rapporto sia durato almeno un anno.<br \/>\nIl trattamento di cui al presente capo II sar\u00e0 riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui<br \/>\nsopra, anche per lo scioglimento del contratto a termine, che sia stato rinnovato o prorogato.<br \/>\nDichiarazione a verbale<br \/>\nGli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A), del presente articolo verranno riconosciuti<br \/>\nall\u2019agente o rappresentante, anche nel caso in cui eccedano l\u2019ammontare massimo stabilito dal<br \/>\nterzo comma dell\u2019articolo 1751 cod. civ.<br \/>\nLe parti confermano che le presenti disposizioni collettive in materia di indennit\u00e0 per la<br \/>\ncessazione del rapporto di agenzia sono applicative della Direttiva CEE n.86\/653 e dell\u2019art. 1751<br \/>\nc.c., ne rispettano la lettera e lo spirito cos\u00ec come perseguito dai legislatori comunitario e<br \/>\nnazionale Sono fatte salve &#8211; in via di applicazione dell\u2019Accordo alle fattispecie individuali \u2013 le<br \/>\ncircostanze che obblighino le Parti a tener conto di quanto rilevato dall\u2019ultima sentenza della Corte<br \/>\ndi Cassazione n. 21309\/2006 depositata il 3.10.06 in recepimento della sentenza della Corte di<br \/>\nGiustizia Europea C-465\/04 del 23.3.06, che detta le regole dell\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto (v.<br \/>\ncomma tre dell\u2019articolo che precede).<br \/>\nIn diritto (Cassazione Sezione Lavoro), le condizioni riservate al lavoratore per l\u2019indennit\u00e0 di<br \/>\ncessazione del rapporto costituiscono elemento di miglior favore se non mortificano la congruit\u00e0<br \/>\nstessa del compenso indennitario. Pertanto, cos\u00ec come recepito dalla Sentenza della S.C. di G.E.<br \/>\ndi cui in precedenza, l\u2019Indennit\u00e0 per lo scioglimento del rapporto potr\u00e0 seguire il criterio fissato<br \/>\ndalla contrattazione collettiva ovvero quello codicistica, a seconda che all\u2019agente spetti (per<br \/>\nincremento) o meno e a seconda del criterio del miglior favore.<br \/>\nEsse sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.<br \/>\nArt. 9<br \/>\n(Individuazione del valore dell\u2019incremento e del relativo tasso)<br \/>\nPer individuare il valore reale dell\u2019incremento della clientela e\/o del fatturato, di cui al punto II),<br \/>\nlett. B), dell\u2019articolo 8 da parte dell\u2019agente o rappresentante, sar\u00e0 preso in considerazione il<br \/>\nvolume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall\u2019agente e<br \/>\nrappresentante.<br \/>\nIl valore reale dell\u2019incremento annuo finale, sul quale si applicano le aliquote di cui al capo II,<br \/>\nlett. B), si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime<br \/>\nquattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro liquidazioni trimestrali<br \/>\n(applicandosi a questi ultimi i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di lavoro).<br \/>\nIl tasso reale dell\u2019incremento annuo finale, in rapporto al quale si individua l\u2019aliquota applicabile,<br \/>\nsi determina commisurando percentualmente all\u2019importo rivalutato delle prime quattro<br \/>\nliquidazioni trimestrali il valore differenziale calcolato secondo quanto disposto dal comma<br \/>\nprecedente.<br \/>\nIn alternativa a quanto previsto dal comma precedente, le parti direttamente interessate possono<br \/>\nconcordare di assumere, come base di calcolo per la determinazione del tasso di incremento, il<br \/>\nfatturato sul quale sono state conteggiate le prime quattro liquidazioni trimestrali e il fatturato sul<br \/>\nquale sono state calcolate le ultime quattro liquidazioni trimestrali. In tal caso, il tasso finale di<br \/>\n10<br \/>\nincremento reale, di cui al precedente comma, \u00e8 determinato in base alla differenza tra il<br \/>\nfatturato relativo alle ultime quattro liquidazioni trimestrali e il fatturato relativo alle prime<br \/>\nquattro liquidazioni trimestrali (applicandosi a quest\u2019ultimo i coefficienti di rivalutazione Istat per<br \/>\ni crediti di lavoro), commisurata percentualmente al fatturato relativo alle prime quattro<br \/>\nliquidazioni trimestrali rivalutato come sopra.<br \/>\nNel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all\u2019atto della cessazione siano<br \/>\nin corso da pi\u00f9 di cinque anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per<br \/>\nl\u2019individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verr\u00e0 determinato in base<br \/>\nalla media annua delle provvigioni di competenza dell\u2019agente o rappresentante nei primi due anni<br \/>\ndi durata del rapporto (otto liquidazioni trimestrali), &#8211; ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui<br \/>\nal comma quarto \u2013 con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore<br \/>\nannuo finale sar\u00e0 determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza<br \/>\ndell\u2019agente o rappresentante negli ultimi due anni di durata del rapporto (otto liquidazioni<br \/>\ntrimestrali) ovvero del relativo fatturato.<br \/>\nNel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, che all\u2019atto della cessazione siano<br \/>\nin corso da oltre dieci anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per l\u2019individuazione<br \/>\nsia del valore assoluto sia del tasso di incremento verr\u00e0 determinato in base alla media annua<br \/>\ndelle provvigioni di competenza dell\u2019agente o rappresentante nei primi tre anni di durata del<br \/>\nrapporto (dodici liquidazioni trimestrali), &#8211; ovvero del relativo fatturato, nel caso di cui al quarto<br \/>\ncomma \u2013 con la rivalutazione secondo gli indici Istat per i crediti di lavoro. Il valore annuo<br \/>\nfinale sar\u00e0 determinato sulla base della media annua delle provvigioni di competenza dell\u2019agente<br \/>\no rappresentante negli ultimi tre anni di durata del rapporto (dodici liquidazioni trimestrali) ovvero<br \/>\ndel relativo fatturato.<br \/>\nIl raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai precedenti commi va effettuato in termini<br \/>\nomogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute in corso del<br \/>\nrapporto e riguardanti il territorio, la clientela,i prodotti, le provvigioni, gli effetti di dette<br \/>\nvariazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare n\u00e9 oneri n\u00e9 vantaggi per nessuna delle<br \/>\nparti, ai fini specifici qui considerati.<br \/>\nNorma transitoria agli articoli 8 e 9<br \/>\nI nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al capo II, lettera A), dell\u2019articolo 8, si applicano<br \/>\nsulle provvigioni e le altre somme di competenza dell\u2019agente dalla data del 1\u00b0 gennaio 2002 in<br \/>\npoi.<br \/>\nPer i contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale in corso alla data di sottoscrizione del<br \/>\npresente accordo economico collettivo e stipulati prima del gennaio 2001, come dato iniziale di<br \/>\nraffronto ai fini dell\u2019individuazione del monte provvigionale differenziale su cui applicare le<br \/>\naliquote percentuali di cui al capo II, lett. B), dell\u2019art.8, ed ai fini della determinazione del tasso<br \/>\nreale finale di incremento della clientela e\/o del fatturato, di cui alla medesima disposizione, si<br \/>\nprenderanno in considerazione le provvigioni e gli altri proventi risultanti dalle quattro<br \/>\nliquidazioni trimestrali di competenza dell\u2019anno 2001 ( o le otto liquidazioni trimestrali di<br \/>\ncompetenza degli anni 2000 e 2001, nell\u2019ipotesi del quinto comma dell\u2019art. 9, o le dodici<br \/>\nliquidazioni trimestrali di competenza degli anni 1999, 2000 e 2001, nell\u2019ipotesi del sesto comma<br \/>\ndell\u2019art.9 ovvero i relativi fatturati, nel caso di opzione secondo quanto previsto dal quarto comma<br \/>\ndell\u2019articolo 9.<br \/>\nArt. 10<br \/>\n(Malattia ed infortunio)<br \/>\nIn caso di malattia o infortunio dell\u2019agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il<br \/>\nmandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta proponente o<br \/>\ndell\u2019agente o rappresentante interessato, rester\u00e0 sospeso ad ogni effetto per la durata massima di<br \/>\nsei mesi nell\u2019anno solare dall\u2019 inizio della malattia o dalla data dell\u2019infortunio, intendendosi che<br \/>\nin tale periodo la ditta si asterr\u00e0 dal procedere alla risoluzione del rapporto.<br \/>\nAlla ditta preponente \u00e8 riconosciuta la facolt\u00e0 di provvedere direttamente per il periodo<br \/>\npredetto ad assicurare l\u2019esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri<br \/>\n11<br \/>\nl\u2019incarico di esercitarlo.<br \/>\nIl titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel<br \/>\ncorso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l\u2019incarico di sostituirlo<br \/>\nprovvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell\u2019agenzia senza che a questa derivino oneri e<br \/>\nnon ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni<br \/>\nindividuali pi\u00f9 favorevoli.<br \/>\nA favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci<br \/>\nillimitatamente responsabili di societ\u00e0 di persone ovvero ancora soci di societ\u00e0 di capitali con<br \/>\nresponsabilit\u00e0 limitata al valore delle quote capitale a titolo nominale conferite nel contratto di<br \/>\nsociet\u00e0 (s.n.c. s.a.s. e s.r.l.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di<br \/>\nagenzia e di rappresentanza commerciale, si provveder\u00e0 alla stipulazione di una polizza<br \/>\nassicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e<br \/>\nricovero ospedaliero.<br \/>\nLa polizza sar\u00e0 stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni e i limiti delle<br \/>\ndisposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantir\u00e0<br \/>\nil trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente<br \/>\nerogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria assicurazione:<br \/>\na) in caso di morte per infortunio:<br \/>\nliquidazione di un capitale di Euro 41.316,55;<br \/>\nb) in caso di invalidit\u00e0 permanente totale per infortunio:<br \/>\nliquidazione di un capitale di Euro 51.645,69.<br \/>\nTale importo sar\u00e0 proporzionalmente ridotto, in caso di invalidit\u00e0 inferiore all\u201981 per cento, in<br \/>\nrelazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL, purch\u00e9 superiore al minimo del<br \/>\n6 per cento;<br \/>\nc) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero<br \/>\ndi degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per<br \/>\ninfortunio, che abbia comportato l\u2019applicazione di ingessatura:<br \/>\ncorresponsione di una diaria giornaliera di Euro 13,00, dal primo giorno di degenza e fino ad un<br \/>\nmassimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura<br \/>\nassicurativa per la diaria stessa.<br \/>\nGli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della fondazione<br \/>\nENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l\u2019utilizzo di una quota parte<br \/>\ndell\u2019interesse, &#8211; come pattuito con l\u2019Istituto &#8211; di spettanza delle case mandanti, di cui all\u2019art. 14,<br \/>\ncomma 3, del presente accordo.<br \/>\nArt. 11<br \/>\n(Gravidanza e puerperio)<br \/>\nIn caso di gravidanza e puerperio dell\u2019agente o rappresentante, il rapporto rester\u00e0 sospeso ad ogni<br \/>\neffetto, su richiesta dell\u2019agente o rappresentante medesima, per un periodo di otto mesi,<br \/>\nall\u2019interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che in tale periodo la ditta si<br \/>\nasterr\u00e0 dal procedere alla risoluzione del rapporto.<br \/>\nAlla ditta preponente \u00e8 riconosciuta la facolt\u00e0 di provvedere direttamente per il periodo<br \/>\npredetto ad assicurare l\u2019esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri<br \/>\nl\u2019incarico di esercitarlo.<br \/>\nLa titolare del mandato di agenzia o rappresentanza deve consentire, nel corso di predetto periodo,<br \/>\nche la ditta, o chi da questa ha ricevuto l\u2019incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga<br \/>\ndell\u2019organizzazione dell\u2019agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha inoltre diritto a<br \/>\ncompensi sui proventi degli affari che siano stati promossi e portati a conclusione direttamente<br \/>\ndall\u2019azienda o dal sostituto nel periodo stesso, fermo restando il diritto alla provvigione per<br \/>\nquegli ordini pervenuti durante il periodo di astensione per effetto dell\u2019attivit\u00e0 in precedenza<br \/>\nsvolta dall\u2019agente o rappresentante.<br \/>\n12<br \/>\nArt. 12<br \/>\n(Patto di non concorrenza postcontrattuale)<br \/>\nCon riferimento all\u2019art.1751 bis cod. civ. e fermo restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto<br \/>\ndi non concorrenza postcontrattuale l\u2019agente o rappresentante, operante in forma individuale o<br \/>\ndi societ\u00e0 di persone o di societ\u00e0 di capitali con un unico socio, avr\u00e0 diritto<br \/>\nad una specifica indennit\u00e0.<br \/>\nSalvo diversi pi\u00f9 favorevoli accordi tra le parti direttamente interessate, la misura dell\u2019indennit\u00e0<br \/>\nspettante all\u2019agente o rappresentante per l\u2019intera durata massima (due anni) del patto di non<br \/>\nconcorrenza viene determinata sulla base della tabella allegata al presente articolo. In caso di<br \/>\npatto di non concorrenza di durata inferiore ai due anni, l\u2019ammontare dell\u2019indennit\u00e0 indicata nella<br \/>\ntabella sar\u00e0 ridotto, in rapporto all\u2019effettiva durata del patto, sulla base di un parametro del 40%<br \/>\nper il primo anno e del 60% per il secondo anno.<br \/>\nLa base di calcolo dell\u2019indennit\u00e0 \u00e8 costituita dalla media annua delle provvigioni spettanti negli<br \/>\nultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto ovvero della media annua calcolata<br \/>\nsull\u2019intero rapporto, se questo abbia avuto una durata inferiore a cinque anni.<br \/>\nIn caso di dimissioni dell\u2019agente o rappresentante, non motivate da inadempimento del<br \/>\npreponente n\u00e9 da pensionamento di vecchiaia (ENASARCO) n\u00e9 da grave inabilit\u00e0, che non<br \/>\nconsenta pi\u00f9 lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0, la misura dell\u2019indennit\u00e0 \u00e8 ridotta al 70%, limitatamente<br \/>\nal caso dell\u2019agente plurimandatario e in relazione ad un mandato che non rappresenti pi\u00f9 del<br \/>\n25% dei suoi introiti.<br \/>\nIn caso di agente o rappresentante non vincolato ad esercitare la sua attivit\u00e0 in regime di<br \/>\nmonomandato, per il quale il rapporto cessato valga almeno l\u201980% (ottanta per cento) del monte<br \/>\nprovvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al precedente terzo comma, si<br \/>\napplicheranno le misure previste dalla tabella per l\u2019indennit\u00e0 del monomandatario. L\u2019agente o<br \/>\nrappresentante di commercio che intenda avvalersi della presente disposizione \u00e8 tenuto ad<br \/>\nesibire, al momento della cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali,<br \/>\ndalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni<br \/>\npresi a riferimento.<br \/>\nIn caso di violazione del patto di non concorrenza, l\u2019agente o rappresentante non ha diritto ad<br \/>\nalcuna indennit\u00e0 e pertanto dovr\u00e0 restituire al preponente gli importi eventualmente gi\u00e0 percepiti<br \/>\na tale titolo. Egli dovr\u00e0 inoltre corrispondere una penale di ammontare non superiore al 50%<br \/>\ndell\u2019indennit\u00e0 di cui alla Tabella allegata.<br \/>\nAmmontare totale dell\u2019indennit\u00e0<br \/>\nAnni di durata del rapporto Monomandato Plurimandato<br \/>\nOltre 10 anni 12 mensilit\u00e0 10 mensilit\u00e0<br \/>\nOltre 5 e fino a 10 10 mensilit\u00e0 8 mensilit\u00e0<br \/>\nFino a 5 anni 8 mensilit\u00e0 6 mensilit\u00e0<br \/>\nChiarimento a verbale<br \/>\nLe Organizzazioni sindacali danno atto che la natura del compenso del patto di non concorrenza<br \/>\nprevisto dall\u2019art.1751 bis del codice civile \u00e8 complementare per l\u2019agente di commercio alla<br \/>\nnatura di indennit\u00e0 prevista dall\u2019art.1751 del codice civile.<br \/>\nArt. 13<br \/>\n(Trattamento di previdenza)<br \/>\nIn relazione a quanto previsto dall\u2019art. 12 dell\u2019accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme<br \/>\ndettate dal regolamento delle attivit\u00e0 istituzionali della Fondazione Enasarco, deliberato dal<br \/>\nConsiglio di amministrazione dell\u2019Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del Lavoro e<br \/>\ndella Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della<br \/>\nprogrammazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento di previdenza in favore degli<br \/>\n13<br \/>\nagenti e rappresentanti, i cui rapporti siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il<br \/>\nversamento, da parte delle ditte, di un contributo sulle provvigioni liquidate all\u2019agente o<br \/>\nrappresentante e da un pari contributo a carico dell\u2019agente o rappresentante, che varr\u00e0 trattenuto<br \/>\ndalle ditte all\u2019atto della liquidazione delle provvigioni stesse.<br \/>\nI contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell&#8217;anno nel limite di \u20ac 17.352,94<br \/>\nper ciascuna delle case mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di<br \/>\nplurimandatario, ovvero nel limite di \u20ac 30.367,65 per gli agenti e rappresentanti operanti in<br \/>\nregime di monomandatario, cos\u00ec come stabilir\u00e0 la rinnovata Convenzione tra Parti Sociali ed<br \/>\nENASARCO.<br \/>\nIl trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le<br \/>\nattivit\u00e0 di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da societ\u00e0 per azioni.<br \/>\nPer quanto riguarda le Societ\u00e0 a Responsabilit\u00e0 Limitata, l\u2019entrata in vigore, nel 2004 (ultima<br \/>\nriforma previdenziale), del sistema di previdenza a base contributiva, impone che anche questa<br \/>\ntipologia di societ\u00e0 di capitali, impegnata nelle attivit\u00e0 di agenzia, entri a far parte del sistema<br \/>\nprevidenziale a tutti gli effetti.<br \/>\nNell\u2019ipotesi predetta le ditte mandanti sono per\u00f2 tenute, per le Agenzie commerciali in forma di<br \/>\nSociet\u00e0 per Azioni, al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo<br \/>\nscopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.<br \/>\nTale soluzione va monitorata in modo da garantire la congruit\u00e0 del Fondo medesimo che , ove<br \/>\nnon sufficiente, potrebbe determinare la decisione dell\u2019Istituto, in concorso con le Parti Sociali, di<br \/>\nseparare il sistema di Previdenza dal sistema di Assistenza, con costituzione di Convenzione<br \/>\nAssistenza distinta e separata dal Fondo Previdenza.<br \/>\nFino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono<br \/>\nintegralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l\u2019indennit\u00e0 per lo svolgimento del contratto,<br \/>\ncome previsto dall\u2019art. 8, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza<br \/>\ndel trattamento Enasarco, ai sensi dell\u2019art.12 dell\u2019accordo 30 giugno 1938 e successivi<br \/>\naggiornamenti.<br \/>\nArt. 14<br \/>\n(Iscrizione ENASARCO)<br \/>\nLe ditte hanno l\u2019obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all\u2019Ente nazionale assistenza<br \/>\nagenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) entro 30 giorni dall\u2019inizio del rapporto di<br \/>\nagenzia e di rappresentanza.<br \/>\nI contributi di cui all\u2019articolo precedente saranno versati alla Fondazione Enasarco con periodicit\u00e0<br \/>\ntrimestrale, secondo la normativa vigente.<br \/>\nAnche gli importi maturati annualmente per l\u2019indennit\u00e0 di cui all\u2019art.8, punto I), verranno<br \/>\naccantonati presso l\u2019ENASARCO con le modalit\u00e0 stabilite nel regolamento di cui all\u2019art.21, a<br \/>\ncondizione che l\u2019Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse annuo \u2013 da pattuire &#8211;<br \/>\nsulle somme accantonate nonch\u00e9 a rivalutare i conti individuali degli agenti.<br \/>\nEntro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invier\u00e0 all\u2019agente o rappresentante un<br \/>\nriepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell\u2019ENASARCO e di quelle accantonate<br \/>\npresso il FIRR, di competenza dell\u2019anno precedente.<br \/>\nArt. 15<br \/>\n(Pattuizioni pi\u00f9 favorevoli )<br \/>\nIl presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente pi\u00f9 favorevoli per<br \/>\nl\u2019agente o rappresentante.<br \/>\nArt. 16<br \/>\n(Controversie)<br \/>\nLe controversie circa l\u2019interpretazione e l\u2019applicazione del presente accordo dovranno essere<br \/>\nsottoposte all\u2019esame delle Organizzazioni sindacali stipulanti.<br \/>\n14<br \/>\nArt. 17<br \/>\n(Procedure di conciliazione ed arbitrato)<br \/>\nLe parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura<br \/>\ncompleta dell\u2019accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari.<br \/>\nArt. 18<br \/>\n(Decorrenza e durata)<br \/>\nIl presente accordo entra in vigore dal primo luglio 2009, ferme restando le diverse decorrenze<br \/>\nspecificamente previste per determinati istituti, e scadr\u00e0 il 1giugno 2012, salvo quanto<br \/>\ndisposto dall\u2019articolo seguente, ove non venga disdetto in forma scritta da una delle parti con un<br \/>\npreavviso di sei mesi, si intender\u00e0 rinnovato di anno in anno.<br \/>\nIn caso di regolare disdetta, esso rester\u00e0 in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo<br \/>\naccordo.<br \/>\nArt. 19<br \/>\n(Emanazione di norme di legge)<br \/>\nQualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa un\u2019azione<br \/>\nlegislativa tendente a modificare le clausole dell\u2019accordo stesso, o che comunque comporti oneri<br \/>\nnuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano &#8211; su invito di una di esse &#8211; a riunirsi<br \/>\nimmediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare.<br \/>\nArt. 20<br \/>\n(Inscindibilit\u00e0 e incumulabilit\u00e0)<br \/>\nLe disposizioni del presente accordo relative alla indennit\u00e0 di scioglimento del contratto ed<br \/>\nalla previdenza sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun<br \/>\naltro trattamento.<br \/>\nArt. 21<br \/>\n(Regolamento indennit\u00e0 risoluzione fine rapporto)<br \/>\nLe parti si riservano di provvedere alla redazione di un apposito regolamento per<br \/>\nl\u2019accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell\u2019indennit\u00e0 per la risoluzione del<br \/>\nrapporto, di cui al capo I dell\u2019art. 8.<br \/>\nArt. 22<br \/>\n(Delega)<br \/>\nQualora l\u2019agente o rappresentante ne faccia richiesta con delega scritta la casa mandante<br \/>\nprovveder\u00e0 a trattenere sulle competenze dell\u2019agente o rappresentante l\u2019importo della quota<br \/>\nassociativa e versare detto importo su apposito conto corrente intestato alle Organizzazioni<br \/>\nfirmatarie, secondo le indicazioni contenute nella delega stessa.<br \/>\nLa delega avr\u00e0 valore fino a disdetta avanzata dall\u2019agente o rappresentante, mediante<br \/>\nraccomandata da indirizzare contestualmente all\u2019organizzazione sindacale di appartenenza e alla<br \/>\ncasa mandante.<br \/>\nDichiarazione a verbale<br \/>\nLe organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all\u2019altra parte<br \/>\ncontraente che l\u2019accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa<br \/>\ne previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali<br \/>\npossibilit\u00e0 dell\u2019economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.<br \/>\nEsse assumono pertanto, impegni, anche in relazione alla norma di cui all\u2019art. 19 dell\u2019accordo, in<br \/>\ncaso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori<br \/>\nstessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che essi<br \/>\nconsiderano lo strumento pi\u00f9 idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati<br \/>\ncon le case mandanti.<br \/>\n15<br \/>\nLe parti stipulanti assumono altres\u00ec l\u2019impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse,<br \/>\ndurante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue<br \/>\nprospettive nonch\u00e9 le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle<br \/>\ncondizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di<br \/>\ncommercio.<br \/>\nDichiarazione congiunta<br \/>\nLe parti stipulanti, con il presente Accordo Economico Collettivo, intendono realizzare una<br \/>\ndisciplina normativa corrispondente alle peculiarit\u00e0 del rapporto di agenzia, nonch\u00e9 alle<br \/>\ncaratteristiche dell\u2019impresa artigiana. Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a<br \/>\nsviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli dell\u2019importanza che il settore<br \/>\ndell\u2019artigianato riveste nell\u2019economia del Paese e del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di<br \/>\ncommercio, in un mercato distributivo reso ancor pi\u00f9 complesso dalla difficile congiuntura<br \/>\neconomica, quali collaboratori indispensabili per le loro caratteristiche funzionali e professionali.<br \/>\nLa Confederazione nell\u2019affermare la sua piena autonomia contrattuale, accoglie la richiesta di<br \/>\nparte sindacale per incontri annuali a livello nazionale con l\u2019Unione degli agenti intermediari<br \/>\nstipulante il presente accordo, intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive, nonch\u00e9<br \/>\nle situazioni di mercato, anche per i riflessi che possono determinarsi sulle condizioni<br \/>\neconomiche, sociali e professionali degli agenti.<br \/>\nSu richiesta di una delle parti, tali incontri potranno avvenire anche per singolo settore<br \/>\nmerceologico.<br \/>\n16<br \/>\nDISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DI CUI AGLI ARTT. 10 E 21<br \/>\nDELL&#8217;ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO DEL 15 GIUGNO 2009<br \/>\nPER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO<br \/>\nDI AGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE<br \/>\nDEL SETTORE ARTIGIANO<br \/>\nIl giorno 15 giugno 2009, in Messina<br \/>\ntra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna l&#8217;Accordo Economico<br \/>\nCollettivo tra le Imprese Artigiane e gli Agenti Commerciali;<br \/>\nsi \u00e8 stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari, di<br \/>\ncui agli articoli 10 e 21 dell&#8217;accordo economico collettivo medesimo;<br \/>\nLe seguenti disposizioni regolamentari hanno la stessa decorrenza e durata dell&#8217;accordo<br \/>\neconomico collettivo.<br \/>\nI. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L&#8217;ACCANTONAMENTO DELLE SOMME<br \/>\nDOVUTE A TITOLO DI INDENNITA&#8217; PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI<br \/>\nAGENZIA E RAPPRESENTANZA COMMERCIALE.<br \/>\nArt. 1<br \/>\nL&#8217;accantonamento delle somme dovute, ai sensi dell&#8217;articolo 8, capo I, dell&#8217;accordo economico<br \/>\ncollettivo, in caso di scioglimento del contratto di agenzia e rappresentanza commerciale, verr\u00e0<br \/>\neffettuato in costanza di rapporto presso il &#8220;Fondo per la risoluzione del rapporto&#8221;, gestito<br \/>\ndall&#8217;Enasarco. Sull&#8217;ammontare delle somme versate dalle ditte l&#8217;Ente riconoscer\u00e0 alle ditte<br \/>\nmedesime l&#8217;interesse annuo del 4 per cento.<br \/>\nIl Fondo provvede alla erogazione agli agenti e rappresentanti di commercio del settore dell\u2019<br \/>\nartigianato dell&#8217;indennit\u00e0 per la risoluzione del rapporto, di cui all&#8217;articolo 8, capo I, dell&#8217;A.E.C. 15<br \/>\ngiugno 2009.<br \/>\nArt. 2<br \/>\nLe ditte tenute all&#8217;applicazione dell&#8217;accordo economico collettivo del 12 giugno 2002 hanno<br \/>\nl&#8217;obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti al Fondo entro trenta giorni dall&#8217;inizio del<br \/>\nrapporto di agenzia e rappresentanza, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le<br \/>\ngeneralit\u00e0 dell&#8217;agente e rappresentante, opportunamente documentate da certificati anagrafici<br \/>\nforniti dall&#8217;interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l&#8217;agente o rappresentante sia<br \/>\nuna societ\u00e0 per azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilit\u00e0 limitata, la denominazione<br \/>\ndi essa.<br \/>\nLe ditte sono tenute a comunicare la variazione del domicilio ed i dati anagrafici dell&#8217;agente o<br \/>\nrappresentante in base ai documenti forniti dall&#8217;interessato.<br \/>\nNel caso in cui l&#8217;agente o rappresentante sia una Associazione di fatto, una Societ\u00e0 semplice,<br \/>\ncollettiva o in accomandita semplice, l&#8217;iscrizione di essa all&#8217;Ente deve essere effettuata dalla ditta<br \/>\nmentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle percentuali dei versamenti da<br \/>\naccreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della Societ\u00e0 agente o rappresentante.<br \/>\nI soci delle Societ\u00e0 indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti<br \/>\nderivanti dall&#8217;iscrizione all&#8217;Ente, che dar\u00e0 comunicazione alla Societ\u00e0 a cui l&#8217;interessato partecipa<br \/>\ndi tutti i provvedimenti adottati.<br \/>\nLe ditte comunicheranno all&#8217;Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un<br \/>\nmese dalla cessazione stessa.<br \/>\n17<br \/>\nArt. 3<br \/>\nLe somme dovute a titolo di indennit\u00e0 per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni e le altre<br \/>\nsomme liquidate nel corso di ogni anno solare (1\u00b0 gennaio-31 dicembre) saranno trasmesse al<br \/>\nFondo entro il 31 marzo successivo.<br \/>\nNel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel corso<br \/>\ndell&#8217;anno solare, gli scaglioni di cui all&#8217;art. 8, capo I, dell&#8217;accordo economico collettivo saranno<br \/>\nridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell&#8217;anno solare stesso.<br \/>\nI versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui risulti chiaramente la causale<br \/>\ndel versamento riferita a ciascun agente o rappresentante.<br \/>\nQualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto corrente posta<br \/>\ndell&#8217;ENASARCO, debbono essere riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale.<br \/>\nLa ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall&#8217;Ente, a meno che essi non siano<br \/>\neffettuati per vaglia postale o sul conto corrente postale dell&#8217;Ente stesso, nel qual caso le relative<br \/>\nricevute tengono luogo di quelle dell&#8217;Ente.<br \/>\nGli obblighi derivanti all&#8217;Ente per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione dei<br \/>\nsingoli versamenti.<br \/>\nIl versamento al Fondo delle somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte<br \/>\ndall&#8217;art. 8, capo I, dell&#8217;accordo economico collettivo 15 giugno 2009.<br \/>\nArt. 4<br \/>\nLe ditte che omettono l&#8217;iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma del precedente art. 2<br \/>\nrimangono responsabili dei versamenti relativi alle provvigioni liquidate dall&#8217;inizio del rapporto<br \/>\nfino alla data di iscrizione dell&#8217;agente o rappresentante all&#8217;Ente, gravati degli interessi di mora in<br \/>\nmisura pari al doppio del tasso ufficiale di riferimento, ma comunque non superiore al 20%<br \/>\nannuo. Sono altres\u00ec tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari a quella<br \/>\nsuddetta le ditte che effettuino il versamento oltre il termine previsto dal precedente art. 3.<br \/>\nLa corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui le somme avrebbero dovuto essere<br \/>\nversate e viene effettuata su richiesta dell&#8217;Ente.<br \/>\nE&#8217; tuttavia in facolt\u00e0 dell&#8217;Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la<br \/>\nmancata tempestiva iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamento dipenda<br \/>\nobiettivamente da causa non imputabile alle ditte.<br \/>\nArt. 5<br \/>\nL&#8217;Ente istituisce nella gestione del \u201cFondo per l&#8217;indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto\u201d (FIRR) per<br \/>\nciascun agente o rappresentante un conto individuale, in cui annota i versamenti effettuati dalle<br \/>\nditte sotto la data dell&#8217;avvenuta ricezione di essi.<br \/>\nSu detti conti individuali devono essere annotati gli accreditamenti derivanti dall&#8217;attribuzione<br \/>\nannuale degli utili netti della gestione o da altre cause, nonch\u00e9 gli eventuali addebiti posti a carico<br \/>\ndell&#8217;agente o rappresentante. Su tali conti verranno altres\u00ec accreditati gli interessi &#8211; da ripattuire<br \/>\ncon l\u2019Istituto &#8211; di cui all&#8217;art. 1, dedotta la quota utilizzata dall&#8217;Ente per la copertura delle spese di<br \/>\nstipulazione e gestione della polizza assicurativa per infortunio e ricovero ospedaliero, di cui<br \/>\nall&#8217;art. 10 dell&#8217;accordo economico collettivo.<br \/>\nGli utili netti di cui al comma precedente verranno ripartiti sui singoli conti individuali in misura<br \/>\npercentuale pari all&#8217;incidenza dell&#8217;utile stesso sull&#8217;importo complessivo dei singoli conti<br \/>\nindividuali risultante al 31 dicembre dell&#8217;anno precedente.<br \/>\nArt. 6<br \/>\nL&#8217;Ente, all&#8217;atto della istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante, rilascia<br \/>\nall&#8217;interessato un certificato di iscrizione.<br \/>\nNel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio<br \/>\nfinanziario, l&#8217;Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati nella gestione<br \/>\n\u201cIndennit\u00e0 per la risoluzione del rapporto\u201d da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante,<br \/>\ni versamenti accreditati alla data di chiusura dell&#8217;esercizio stesso, comprensivi degli utili e degli<br \/>\n18<br \/>\ninteressi accreditati, ai sensi del precedente art. 5.<br \/>\nEntro la stessa data l&#8217;Ente provveder\u00e0 ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate<br \/>\nper l&#8217;indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto ed a comunicare l&#8217;ammontare degli interessi di cui al<br \/>\nprecedente art. 1, di spettanza delle case mandanti, ma accreditati sui conti individuali degli<br \/>\nagenti e rappresentanti.<br \/>\nTrascorsi tre mesi dall&#8217;invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato<br \/>\ndagli interessati.<br \/>\nArt. 7<br \/>\nL&#8217;Ente liquider\u00e0 all&#8217;agente o rappresentante le somme accantonate a suo nome entro sessanta<br \/>\ngiorni dal ricevimento della comunicazione di cessazione del rapporto di agenzia, fermo restando<br \/>\nche le somme non ancora accantonate al Fondo verranno corrisposte all&#8217;agente o rappresentante<br \/>\ndirettamente dalla casa mandante.<br \/>\nNel caso in cui il rapporto di agenzia sia cessato per una delle cause di particolare gravit\u00e0<br \/>\nimputabili all&#8217;agente o rappresentante, previste dall&#8217;art. 8, capo I, comma secondo, dell&#8217;accordo<br \/>\neconomico collettivo 15 giugno 2009 (ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente;<br \/>\nconcorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta), le somme a titolo<br \/>\ndi indennit\u00e0 risoluzione rapporto non verranno liquidate all&#8217;agente, ma restituite alla casa<br \/>\nmandante su richiesta della stessa.<br \/>\nLa ditta, per ottenere il rimborso delle somme di cui trattasi, dovr\u00e0 trasmettere all&#8217;Ente, entro trenta<br \/>\ngiorni dalla cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, una dichiarazione,<br \/>\nsottoscritta anche dall&#8217;agente, che attesti la causa di cessazione del rapporto.<br \/>\nIn caso di controversia tra le parti sulla causa di cessazione del rapporto, l&#8217;Ente liquider\u00e0 le somme<br \/>\ndi cui trattasi ad esito del componimento della controversia, in via giudiziaria o stragiudiziale.<br \/>\nArt. 8<br \/>\nDisponibili nel Fondo indennit\u00e0 risoluzione rapporto a seguito degli accantonamenti effettuati dalle<br \/>\ncase mandanti in applicazione della presente normativa verranno impiegate secondo piani di<br \/>\ninvestimento deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell&#8217;Enasarco, sentito il<br \/>\nparere di un Comitato paritetico formato dai rappresentanti delle Organizzazioni congiuntamente<br \/>\nstipulanti il presente accordo economico collettivo.<br \/>\nLe forme di impiego sono le seguenti:<br \/>\na) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;<br \/>\nb) annualit\u00e0 dovute dallo Stato;<br \/>\nc) cartelle o titoli equiparati emessi dagli Istituti esercenti il credito fondiario;<br \/>\nd) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidit\u00e0;<br \/>\ne) mutui a Istituti per le case popolari e alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato, mutui<br \/>\na cooperative edilizie di iscritti all&#8217;Ente;<br \/>\nf) beni immobili, liberamente disponibili;<br \/>\ng) mutui ipotecari.<br \/>\nGli investimenti diversi dall&#8217;acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile<br \/>\nsuperiore a quello che si ricaverebbe dall&#8217;acquisto di essi.<br \/>\nIn ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti di cui al punto d), la percentuale dei fondi di<br \/>\nciascun anno ritenuta necessaria, dal Consiglio di Amministrazione, per assicurare in ogni<br \/>\nmomento la disponibilit\u00e0 delle somme per le liquidazioni spettanti agli agenti.<br \/>\n19<br \/>\nII DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA<br \/>\nASSICURATIVA DI INFORTUNIO E RICOVERI OSPEDALIERI.<br \/>\nIn relazione a quanto stabilito dall&#8217;art. 10 dell&#8217;accordo economico collettivo, valgono le seguenti<br \/>\ndisposizioni regolamentari per la stipulazione della polizza assicurativa da parte dell&#8217;Enasarco.<br \/>\n1) Persone assicurate<br \/>\nSi intendono comprese nell&#8217;assicurazione tutte le persone che, operando in forma individuale,<br \/>\nabbiano un mandato di agenzia o di rappresentanza commerciale, senza alcuna limitazione di<br \/>\nanzianit\u00e0 e cio\u00e8 dal momento in cui viene conferito il mandato, ma con le limitazioni<br \/>\npreviste dalle condizioni generali di assicurazione.<br \/>\nSono altres\u00ec ricompresi nell&#8217;assicurazione gli agenti soci illimitatamente responsabili delle<br \/>\nsociet\u00e0 di persone ovvero ancora soci di societ\u00e0 di capitali con responsabilit\u00e0 limitata al valore<br \/>\ndelle quote capitale a titolo nominale conferite nel contratto di societ\u00e0 (s.n.c. s.a.s. e s.r.l.), che<br \/>\nabbiano per oggetto esclusivo o prevalente l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 di agenzia e rappresentanza<br \/>\ncommerciale.<br \/>\n2) Oggetto dell&#8217;assicurazione<br \/>\nL&#8217;assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale ed extra<br \/>\nprofessionale:<br \/>\na) in caso di morte: liquidazione di Euro 40.000,00<br \/>\nb) in caso di invalidit\u00e0 permanente totale o comunque superiore all&#8217;80%: liquidazione di<br \/>\nEuro 50.000,00.<br \/>\nNel caso b) il capitale sar\u00e0 proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale d&#8217;invalidit\u00e0<br \/>\nriconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire da un minimo del 7%.<br \/>\nL&#8217;assicurazione, inoltre, garantisce la corresponsione di una diaria giornaliera di Euro<br \/>\n13,00 per 60 giorni per anno assicurativo, nei casi di ricovero ospedaliero (sia in cliniche<br \/>\npubbliche che private) dovuto ad infortunio, a malattia o ad accertamenti diagnostici, seguito o<br \/>\nnon da intervento, nonch\u00e9 in caso di degenza domiciliare successiva a ricovero, per intervento<br \/>\nchirurgico o per infortunio, che abbia comportato l&#8217;applicazione di gessatura, senza alcun periodo<br \/>\ndi franchigia, fatta comunque salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria<br \/>\nstessa.<br \/>\nPer la definizione degli eventi coperti da assicurazione e per la regolamentazione del rapporto<br \/>\nassicurativo, vale quanto disposto dalle condizioni particolari, di cui allo schema<br \/>\ndi polizza allegato al presente regolamento.<br \/>\n3) Adempimenti delle parti<br \/>\nLa casa mandante, entro 30 giorni dall&#8217;instaurazione del rapporto, secondo quanto disposto<br \/>\ndall&#8217;art. 14 dell&#8217;accordo economico collettivo nonch\u00e9 dall&#8217;art. 2 delle presenti disposizioni<br \/>\nregolamentari, provveder\u00e0 alla iscrizione dell&#8217;agente all&#8217;Enasarco.<br \/>\nIn caso di evento indennizzabile l&#8217;agente o chi per lui provveder\u00e0 direttamente, nei confronti<br \/>\ndell&#8217;Enasarco e\/o dell&#8217;impresa assicuratrice, alle incombenze dallo stesso dettate<br \/>\ne comunicategli per il conseguimento delle prestazioni assicurative.<br \/>\n4) Cumulabilit\u00e0<br \/>\nLe garanzie prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono indipendenti da<br \/>\nqualsiasi altra assicurazione. In particolare, \u00e8 escluso il diritto di rivalsa dell&#8217;impresa<br \/>\nassicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da parte di terzi all&#8217;agente o rappresentante<br \/>\nassicurato.<br \/>\n20<br \/>\n5) Finanziamento<br \/>\nTutti gli oneri sostenuti dall&#8217;Enasarco per la stipulazione e la gestione della polizza restano a<br \/>\ncarico delle case mandanti e sono coperti mediante l&#8217;utilizzo di una parte dell&#8217;interesse del<br \/>\nspettante alle case mandanti sugli accantonamenti al FIRR.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;anno 2009, il giorno 15 del mese di giugno tra la FAPI \u2013 Federazione Artigiani Pensionati Italiani &#8211; in rappresentanza [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/610"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=610"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/610\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":611,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/610\/revisions\/611"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}