{"id":1426,"date":"2018-11-12T13:15:50","date_gmt":"2018-11-12T12:15:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fapi.info\/?p=1426"},"modified":"2018-11-12T13:15:50","modified_gmt":"2018-11-12T12:15:50","slug":"pace-fiscale-il-13-novembre-la-prima-scadenza-nuovo-appuntamento-il-23-novembre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fapi.info\/?p=1426","title":{"rendered":"Pace fiscale, il 13 novembre la prima scadenza. Nuovo appuntamento il 23 novembre"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1427\" src=\"https:\/\/www.fapi.info\/wp-content\/uploads\/2018\/11\/pace-fiscale-365x260.jpg\" alt=\"\" width=\"365\" height=\"260\" \/><\/p>\n<p>Come previsto dal decreto entrato in vigore il 24 ottobre scorso, il 13 novembre \u00e8 il primo appuntamento per chi vuol definire gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre, mentre c&#8217;\u00e8 tempo fino al 23 novembre per gli altri dell&#8217;Agenzia delle entrate con i quali sono contestate maggiori imposte o crediti non spettanti. Esclusi dall&#8217;agevolazione gli atti gi\u00e0 impugnati e quelli relativi ai capitali all&#8217;estero. Sul sito delle Entrate tutte le istruzioni. \u00a0Il decreto fiscale prevede due scadenze di versamento per approfittare del colpo di spugna sulle sanzioni. Il primo appuntamento riguarda gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali non \u00e8 stato effettuato il versamento e non sono ancora trascorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento. Chi \u00e8 interessato alla scadenza del giorno 23. Pi\u00f9 tempo a disposizione, invece, per le altre categorie di atti definibili, sempre tenendo presente che debbono essere stati notificati entro il 24 ottobre. La lista comprende gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi non versati e e per i quali, alla stessa data, non sia stato gi\u00e0 notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l\u2019accertamento con adesione. Sanatoria anche per avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili, e gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati semprech\u00e9 non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati. \u00a0Sono comunque esclusi da questa definizione agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli atti di adesione emessi nell\u2019ambito della procedura di collaborazione volontaria, vale a dire quelli relativi al rientro dei capitali dall&#8217;estero. La preclusione riguarda sia la prima che la seconda voluntary disclosure anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della procedura a seguito del mancato versamento di tutte le somme dovute.<\/p>\n<p>Il versamento pu\u00f2 essere effettuato in un\u2019unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Di fatto ci saranno quindi fino a cinque anni di tempo per pagare il dovuto, ma non \u00e8 ammessa la compensazione con eventuali crediti fiscali vantati o con crediti per forniture e servizi nei confronti della Pubblica amministrazione. La prima rata ovviamente deve essere versata il 13 o il 23 novembre, mentre le rate successive vanno versate entro l\u2019ultimo giorno di ciascun trimestre. In questo caso sono\u00a0 dovuti gli interessi. Per ciascun atto da sanare va utilizzato un diverso modello F24 o F23, utilizzando i codici tributo indicati nella pagina dedicata alla definizione agevolata sul sito dell&#8217;Agenzia.<\/p>\n<p>Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, occorre poi consegnare all\u2019ufficio competente la quietanza dell\u2019avvenuto pagamento.<\/p>\n<p>In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata gli uffici avvieranno le procedure di recupero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come previsto dal decreto entrato in vigore il 24 ottobre scorso, il 13 novembre \u00e8 il primo appuntamento per chi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1427,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0},"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1426"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1426"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1426\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1428,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1426\/revisions\/1428"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1427"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}