{"id":1562,"date":"2019-01-08T09:57:02","date_gmt":"2019-01-08T08:57:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fapi.info\/?p=1562"},"modified":"2019-01-08T09:57:02","modified_gmt":"2019-01-08T08:57:02","slug":"saldo-e-stralcio-al-via-la-rottamazione-delle-cartelle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fapi.info\/?p=1562","title":{"rendered":"Saldo e Stralcio: al via la rottamazione delle cartelle"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1563\" src=\"https:\/\/www.fapi.info\/wp-content\/uploads\/2019\/01\/aa-365x260.jpg\" alt=\"\" width=\"365\" height=\"260\" \/><\/p>\n<p>Parte il &#8216;Saldo e Stralcio&#8217;. L&#8217;Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modulo della domanda di adesione alla sanatoria. La norma, contenuta nella Legge di Bilancio, consente alle persone in situazione di grave e comprovata difficolt\u00e0 economica, di mettersi in regola pagando tra il 16 e il 35% delle cartelle esattoriali relative a debiti fiscali e contributivi, scontando anche sanzioni e interessi di mora. L&#8217;Isee deve per\u00f2 essere sotto i 20.000 euro. Il modello &#8220;SA-ST&#8221; (&#8220;saldo e stralcio&#8221;) deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 ed \u00e8 disponibile, oltre che su sito dell&#8217;Agenzia, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.<\/p>\n<p>CHI PU\u00d2 ADERIRE. Solo le persone fisiche che abbiano un Isee inferiore a 20.000 euro per i debiti affidati all&#8217;agente della riscossione tra il 1\u00b0 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. La legge prevede che versano in una situazione di grave e comprovata difficolt\u00e0 economica anche le persone fisiche che, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risultino con gi\u00e0 aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento.<\/p>\n<p>REDDITI, CONTRIBUTI E ROTTAMAZIONI: E&#8217; possibile regolarizzare l&#8217;omesso di imposte relative alle dichiarazioni di redditi e o relativi ai contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali. Possibile anche rientrare in questa sanatoria &#8211; se\u00a0 si hanno i requisiti Isee &#8211; se non si \u00e8 perfezionato completamente o fuori tempo i pagamenti dovuti alle passate &#8216;Rottamazioni&#8217;.<\/p>\n<p>SI PAGA TRA IL 16 E IL 35%: Niente sanzioni e nessun interesse di mora: sar\u00e0 possibile regolarizzare la cartella con &#8216;saldo e stralcio&#8217; pagando il 16% a titolo di capitale e interessi se si ha un Isee familiare sotto gli 8.500 euro, il 20% se l&#8217;Isee \u00e8 tra 8.500 e 12.500 euro, il 35% se si \u00e8 tra 12.500 e 20.000 euro. Per coloro che rientrano nella procedura di liquidazione per sovraindebitamento la percentuale di pagamento \u00e8 del 10%. Vanno pagati comunque l&#8217;aggio per l&#8217;agente di riscossione e le spese di notifica e delle procedure esecutive.<\/p>\n<p>PER CHI RESTA FUORI SCATTA LA ROTTAMAZIONE-TER. In assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al &#8220;saldo e stralcio&#8221;, come previsto dalla legge, sar\u00e0 considerata in automatico come richiesta di accesso alla cosiddetta rottamazione-ter.<\/p>\n<p>LA DOMANDA E I VERSAMENTI: Il modello SA-ST va presentato entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre l&#8217;Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicher\u00e0 le somme dovute o la mancanza di requisiti. Il modulo deve essere compilato indicando i dati personali e quelli della cartella. Bisogna poi riportare gli estremi della Dichiarazione Sostituiva Unica (Dsu) ai fini Isee, segnalando l&#8217;Isee del proprio nucleo familiare. Va indicato anche se si paga in un&#8217;unica soluzione il 30 novembre, o in cinque rate con un interesse annuo del 2% dal primo dicembre 2019: il 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% entro il 31 luglio 2020, il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Parte il &#8216;Saldo e Stralcio&#8217;. 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