{"id":1686,"date":"2019-02-18T10:49:43","date_gmt":"2019-02-18T09:49:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fapi.info\/?p=1686"},"modified":"2019-02-18T10:49:43","modified_gmt":"2019-02-18T09:49:43","slug":"detrazioni-per-i-lavori-di-ristrutturazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fapi.info\/?p=1686","title":{"rendered":"Detrazioni per i lavori di ristrutturazione"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1687\" src=\"https:\/\/www.fapi.info\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/fff-365x260.jpg\" alt=\"\" width=\"365\" height=\"260\" \/><\/p>\n<p>Per tutto il 2019 sono confermate le detrazioni per i lavori di ristrutturazione, per il risparmio energetico e per il bonus mobili ed elettrodomestici. Info presso le sedi Fapi Cesac per l\u2019istruttoria delle pratiche.<\/p>\n<p><strong>Ristrutturazioni edilizie<\/strong>: ancora possibile, come spiega il Fisco, per i contribuenti detrarre dall\u2019Irpef il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unit\u00e0 immobiliare. Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 commerciale, dell\u2019arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta della met\u00e0. In generale, la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Questa agevolazione vale per i contribuenti che ristrutturano le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. La detrazione pu\u00f2 essere richiesta per le spese sostenute nell\u2019anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno partecipato alla spesa e che hanno diritto.\u00a0 Dal 1\u00b0 gennaio 2020, a meno che intervenga un\u2019ulteriore proroga, la detrazione torner\u00e0 alla misura ordinaria del 36% e il limite massimo di spesa sar\u00e0 di 48mila euro. Per l\u2019agevolazione necessario trasmettere all\u2019Enea una comunicazione dei lavori effettuati, entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Mobili:<\/strong> Possibile detrarre, ancora per un anno, gli acquisti di nuovi mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile sul quale sono stati effettuati determinati interventi edilizi. Indipendentemente dall\u2019importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, \u00e8 possibile fruire di una detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l\u2019acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unit\u00e0 immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell\u2019edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari avr\u00e0 diritto pi\u00f9 volte al beneficio. Il pagamento dei beni pu\u00f2 avvenire solo con bonifico o carta di debito o credito. Per alcuni elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici), la novit\u00e0, in vigore gi\u00e0 dall\u2019anno scorso, \u00e8 l\u2019obbligo di comunicare il loro acquisto all\u2019Enea. Anche per questo nuovo adempimento sul sito dell\u2019ente sono disponibili le informazioni per l\u2019invio della comunicazione. Pu\u00f2 beneficiare della detrazione chi acquista mobili ed elettrodomestici nuovi nel 2019 ed ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1\u00b0 gennaio 2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Risparmio energetico<\/strong>: Proroga al 31 dicembre 2019, infine, anche per le detrazioni \u201cmaggiorate\u201d Irpef\/Ires riconosciute quando si effettuano interventi di riqualificazione energetica degli edifici. I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall\u2019imposta sul reddito delle societ\u00e0 (Ires). In particolare, i titolari di reddito d\u2019impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale. L\u2019agevolazione \u00e8 rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l\u2019immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell\u2019agevolazione i titolari di un diritto reale sull\u2019immobile; i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la detrazione pu\u00f2 essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell\u2019immobile oggetto dell\u2019intervento (coniuge, componente dell\u2019unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. L\u2019importo da portare in detrazione dalle imposte pu\u00f2 variare dal 50% al 85% della spesa, in base alle caratteristiche dell\u2019intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all\u2019intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l\u2019intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta (al 50%, ad esempio, c\u2019\u00e8 l\u2019acquisto e la posa in opera di finestre, schermature solari e impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le opere sulle parti comuni realizzate in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico: 80%, se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore; 85%, se si ottiene la riduzione di due o pi\u00f9 classi di rischio sismico). Entro 90 giorni dalla fine dei lavori va inviato all\u2019Enea l\u2019attestato di prestazione energetica (Ape) e la scheda informativa. L\u2019Ape non \u00e8 richiesto per l\u2019installazione di pannelli solari, per la sostituzione di finestre e di impianti di climatizzazione invernale, per l\u2019acquisto e la posa in opera di schermature solari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per tutto il 2019 sono confermate le detrazioni per i lavori di ristrutturazione, per il risparmio energetico e per il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1687,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1686","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notizie-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1686","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1686"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1686\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1688,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1686\/revisions\/1688"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1687"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fapi.info\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}