Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 detta le disposizioni di legge per le attrezzature munite di videoterminali, mentre i requisiti minimi delle attrezzature e delle postazioni munite di videoterminale sono stabilite dall’allegato XXXIV.
In riferimento all’art. 177 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di formare ed informare i lavoratori addetti al videoterminale sui rischi specifici della loro attività, in particolare per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività e la protezione degli occhi e della vista.
Il decreto definisce “videoterminale” uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato, mentre è considerato “videoterminalista” colui che utilizzaun’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali.
A CHI E’ RIVOLTO?
Lavoratori con mansione impiegatizia o similare che durante lo svolgimento dell’attività lavorativa utilizzano il videoterminale.
OBIETTIVI
Informare il personale che utilizza il videoterminale in merito ai rischi e alle misure di prevenzione da adottare.
L’utilizzo sistematico, e oramai indispensabile, di videoterminali comporta l’assunzione di alcune precauzioni per la tutela della salute sul lavoro, in particolare in riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
STRUTTURA DEL CORSO
Il corso ha la durata di 4 ore compreso un test finale di autovalutazione.
a) Introduzione teorica ai rischi da videoterminale
b) La definizione di videoterminalista
c) Gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori
d) La normativaI disturbi oculo-visiviI disturbi scheletrici
e) Lo stressL’organizzazione del lavoro e lo svolgimento quotidiano del lavoro
f) La sorveglianza sanitariaL’informazione e la formazione dei lavoratori
g) Prescrizioni tecnichePrescrizioni ergonomiche
h) Prescrizioni comportamentali da seguire
VALIDITA’
Vale il criterio generale di aggiornamento a seguito di modifiche alle postazioni di lavoro
AGGIORNAMENTO
3 ore

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