La proroga a fine settembre del termine per il versamento delle imposte sui redditi e dell’Irap, contenuta nella legge di conversione del Decreto Crescita, riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività per le quali, al posto degli studi di settore, sono stati approvati gli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). La proroga non interessa le imprese agricole che dichiarano il reddito agrario, anche se per il settore agricolo sono stati approvati gli ISA.

Sono invece interessate alla proroga:

  • le attività di allevamento eccedentario;
  • le attività dirette alla produzione di vegetali di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, sulla superficie adibita alla produzione eccedente il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
  • le attività connesse di produzione di beni diversi da quelli propriamente agricoli;
  • le attività di fornitura di servizi;
  • le attività agrituristiche anche se in regime forfettario;
  • le attività di produzione di energia elettrica oltre la franchigia;

Se il reddito viene determinato forfettariamente, i contribuenti sono esclusi dalla compilazione degli ISA ma possono usufruire della proroga.

Condividi