L’iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio è obbligatoria per tutti coloro che svolgono attività economia sotto forma di impresa. Chi intende avviare un’attività d’impresa deve dunque iscriversi al Registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio competente per territorio. In particolare, sono obbligati ad iscriversi alla sezione ordinaria del Registro delle imprese presso la Camera di commercio: gli imprenditori commerciali; le società di persone; le società di capitali; le società cooperative; i consorzi con attività esterna; le società consortili. Si iscrivono nella sezione speciale: gli imprenditori agricoli, cioè coloro che svolgono un’ attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali e attività connesse; i piccoli imprenditori, cioè i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia; le società semplici; società tra avvocati (D.Lgs. n.96 del 2001); vengono annotate le imprese artigiane. I liberi professionisti, non essendo imprenditori, non devono iscriversi alla camera di commercio: sono solo obbligati all’apertura della partita Iva (non devono inviare la pratica di avvio attività ComUnica) ed all’iscrizione al proprio albo ed alla propria cassa professionale (se esistenti, diversamente devono iscriversi alla gestione separata dell’Inps).

L’iscrizione alla camera di commercio ha dei costi sia in sede di avvio attività, che annuali: in particolare, in sede d’iscrizione è previsto il versamento di una tassa di concessione governativa, dei diritti di segreteria e di un’imposta di bollo, mentre annualmente si deve pagare il diritto annuale. Il diritto annuale varia in base alla sede della camera di commercio e può essere dovuto, a seconda della categoria di appartenenza, in misura fissa, oppure variare in base al fatturato ed al numero di unità locali.

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