L’INPS fornisce le istruzioni in merito alla stabilizzazione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi. Sono destinatari dell’indennizzo gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita dall’Istituto, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:

– attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

– attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante

– titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

– gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori.

 

L’indennizzo spetta ai soggetti in possesso dei requisiti di seguito riepilogati:

– abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, 57 anni, se donne;

– risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione Commercianti (I 5 anni, non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione ed essere connessi all’attività commerciale cessata).

Per le ipotesi in cui risultino omissioni contributive, il trattamento potrà essere erogato solo con compensazione dei contributi omessi (fino a un quinto dell’importo) . La possibilità di concedere l’indennizzo e recuperare  le omissioni contributive è esclusa nei casi in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d’impresa.

Anche se l’indennizzo è diventato una misura strutturale; la concessione rimane subordinata, alla disponibilità delle risorse del Fondo. La legge di stabilità ha infatti ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dell’aliquota aggiuntiva dello 0,09%.

La domanda deve essere presentata telematicamente all’Istituto.

L’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti.

Condividi