L’Inps rende noto come sia “attivo il servizio online per la presentazione delle domande per l’indennità Covid-19 relative al mese di maggio 2020”.

La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dal decreto Rilancio (articolo 84, commi 2, 3 e 6, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il beneficio economico, erogato dall’INPS, non concorre alla formazione di reddito ed è riconosciuto a:

  • liberi professionisti con partita IVA, compresi partecipanti a studi associati/società semplice;
    collaboratori coordinati e continuativi. Per questa categoria di lavoratori non occorre presentare una nuova domanda, se si è già fruito del bonus relativo a marzo e aprile;
    lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Anche in questo caso, non è necessaria una nuova domanda, se si è già fruito del bonus per marzo e aprile.

A chi è rivolto
Le indennità Covid-19 sono previste per marzo, aprile e maggio 2020, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

professionisti con partita IVA;
collaboratori coordinati e continuativi;
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
lavoratori stagionali dei settori del turismo;
operai agricoli a tempo determinato;
lavoratori dello spettacolo;
lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati di vendita a domicilio.
Come funziona
Le indennità non concorrono alla formazione di reddito ai fini fiscali. Per il periodo di fruizione dell’indennità non spettano la contribuzione figurativa e l’Assegno per il Nucleo Familiare.

Le indennità non sono cumulabili:

tra loro;
con il Reddito di Emergenza;
con l’indennità per i domestici;
con l’indennità per gli sportivi.
Le indennità sono cumulabili con:

assegno ordinario di invalidità;
indennità di disoccupazione NASpI (a parte stagionali turismo nei mesi di aprile e maggio);
indennità di disoccupazione per i lavoratori collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (DIS-COLL);
indennità di disoccupazione agricola;
borse lavoro, premi e lavoro occasionale non superiore a 5.000 euro (nel caso di professionisti, collaboratori, autonomi, stagionali turismo e spettacolo).
Le indennità non sono cumulabili con il Reddito di Cittadinanza, ma ne possono produrre un incremento fino all’importo della misura (ad esempio con un Reddito di Cittadinanza di 500 euro e i requisiti per l’accesso a una indennità Covid-19 di 1.000 euro, il Reddito di Cittadinanza è incrementato di ulteriori 500 euro).

Condividi